Domanda di conversione in contratto a tempo indeterminato: sentenza recente

Società a totale partecipazione pubblica e contratto di apprendistato triennale

Paolo Ioele 10/08/2021 0

E' del 05 maggio 2021 una interessante sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che ha rigettato il ricorso proposto da una lavoratrice assunta con contratto di apprendistato triennale che l'ha vista legata ad un Consorzio farmaceutico difeso dallo Studio Ioele.

L'attrice deducendo profili di illegittimità del contratto di apprendistato ha chiesto dichiararsi la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato con conseguente reintegra nel posto di lavoro e condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore non percepite con conseguente regolarizzazione contributiva.

Il Giudice del Lavoro riteneva la domanda della lavoratrice infondata, in quanto contrastante con il combinato disposto degli artt. 18 comma 1 D.L. n. 112/2008, conv. in l. 133/08, e dall'art. 4, commi 102 e 103 della l. 183/2011 da coordinarsi con l'art. 9 comma 28 d.l. n. 78/2010, secondo il quale il Consorzio convenuto ( ente a totale partecipazione pubblica) è assoggettato ai principi di reclutamento del concorso pubblico.

Ne consegue, in primis,  in virtù delle anzidette norme inderogabili che il contratto di apprendistato - indirizzato ab origine alla naturale conversione in contratto a tempo indeterminato ( salvo il preventivo recesso del datore di lavoro) allorquando sia attuato da soggetti pubblici, debba prevedere  una previa procedura concorsuale, sotto pena di nullità del contratto medesimo.

In secondo luogo appare inapplicabile  - in subjecta materia - l'istuituto della conversione dei contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato , in quanto tale rimedio violerebbe surrettiziamente la regola dell'accesso alle carriere mediante pubblico concorso.

In estrema sintesi, dunque, anche nelle società a totale partecipazione pubbica, così come per gli Enti pubblici, in tutte le ipotesi di contratti di lavoro limitati nel tempo nulli o illegittimi, i rimedi giudiziali dell'azione di reintegra o di conversione in contratti a tempo indeterminato sono impercorribili per le ragioni di diritto anzidette.

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Paolo Ioele 21/07/2021

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: nuovo modello per le procedure di conciliazione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 5186 del 16 luglio 2021 fornisce indicazioni operative sulla riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo che erano state sospese in seguito all’entrata in vigore delle disposizioni normative restrittive.

www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/Procedure-di-conciliazione-ex-art-7-L-604-1966-19072021.aspx

 

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Paolo Ioele 31/08/2021

ricorso Art. 700 c.p.c.: recente ordinanza

Il Tribunale di Salerno, sezione lavoro, attraverso una lucida interpretazione, interviene sul delicato tema dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, ex art. 700 c.p.c.

in data 30.08.2021, il Giudice del Lavoro respinge la richiesta di un dirigente medico, volta a far accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere la revoca di una nota dell'Ente Ospedaliero - patrocinato dallo studio Legale Ioele - avente ad oggetto " richiesta proroga aspettativa per ricongiungimento coniuge all'estero", con conseguente sospensione dell'efficacia della suddetta nota.

Nello specifico il Medico aveva richiesto la concessione di un periodo di aspettativa senza assegni per ricongiungimento familiare; il datore di lavoro aveva accolto solo parzialmente la suddetta richiesta, pretendendo il rientro in servizio entro una certa data. Tale circostanza spingeva il ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il ricorso veniva rigettato.

La tutela cautelare, infatti - si legge nella citata ordinanza - se può trovare ingresso in presenza di vicende del rapporto di lavoro idonee a ripercuotere i loro effetti in maniera dirompente su diversi aspetti della vita delle persone che ne siano parte, non può viceversa essere accordata in maniera indiscriminata sulla base della mera e astratta valutazione dell’urgenza e dell’indifferibilità di determinate vicende.

Al contrario, è solo la presenza concretamente dedotta, riscontrata e dimostrata di un pregiudizio grave, imminente e irreparabile derivante dall’attesa della sentenza definitiva nel merito, che può giustificare l’accoglimento del ricorso proposto in via d’urgenza.

Diversamente opinando, si perverrebbe all’assurda e incongrua (in un’ottica di sistema) conclusione di consentire un indiscriminato ricorso alla tutela cautelare, in modo da farla divenire il mezzo ordinario di risoluzione dei conflitti tra le parti.

Il provvedimento cautelare, in definitiva, richiede e postula necessariamente la presenza di una situazione di urgenza, qualificata dall’imminenza e irreparabilità della lesione al diritto azionato, in dipendenza del tempo necessario per lo svolgimento del giudizio ordinario.

Il pregiudizio, poi, può essere considerato irreparabile allorquando la lesione del diritto, causata da una tardiva tutela, sia tale da non poter essere più rimediata attraverso una reintegrazione in forma specifica o per equivalente, tale da ripristinare la situazione giuridica preesistente.

Ne consegue, quale logico e ineludibile corollario, che tale elemento, anche in considerazione dell’eccezionalità dello strumento di tutela, dev’essere specificamente indicato e provato.

Trasponendo le considerazioni sin qui svolte nella vicenda per cui è causa, non può non rilevarsi come la procedura d’urgenza introdotta dal ricorrente non sia in alcun modo sorretta dalla sussistenza di un danno qualificato dai requisiti dell’imminenza e dell’irreparabilità.

Il ricorrente, si è limitato a sostenere, nel ricorso volto ad ottenere l’emanazione del provvedimento d’urgenza, che “il danno grave e irreparabile è insito nella mera decorrenza del tempo necessario per la decisione del presente giudizio, atteso che, trattandosi di aspettativa senza assegni concessa al dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il cui coniuge presti servizio all’estero, l’ottenimento della stessa, necessariamente, dovrà essere concesso in tempi ristrettissimi, anche in considerazione della circostanza, non di poco conto, che il coniuge del ricorrente, proprio per ragioni di servizio, risiede negli Stati Uniti: ci si chiede come potrebbe l'odierno attore … rientrare immediatamente in Italia lasciando in un Paese così distante dal nostro la propria famiglia …; tale situazione potrebbe creare realmente dei danni gravi ed al tempo stesso irreparabili”.

Quelle testè riportate costituiscono, all’evidenza, asserzioni del tutto generiche e astratte, ancorate a supposizioni prive di reale e concreto riscontro sul piano fattuale e assolutamente inidonee, ex se, a legittimare l’adozione dell’invocato provvedimento cautelare, con conseguente soccombenza, anche in termini di spese di processo.

 

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Paolo Ioele 16/09/2021

INL - nota n. 1363 del 2021: le istruzioni operative
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 1363 del 14 settembre 2021, fornisce alcune importanti indicazioni operative sulle modifiche alla disciplina delle causali che legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi (art. 41 bis D.L. n. 73/2021, conv. da L. n. 106/2021).
Il D.L. n. 73/2021 (conv. da L. n. 106/2021) ha introdotto, con l’art. 41 bis, importanti modifiche alla disciplina delle causali che, ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi. Tali novità, seppur indirettamente, influiscono sulle condizioni per le proroghe ed i rinnovi oltre ad avere possibili riflessi anche in relazione all’ulteriore contratto, eccedente il limite massimo dei 24 mesi o il diverso limite previsto dalla contrattazione collettiva, che può essere stipulato ai sensi dell’art. 19, comma 3, presso gli Ispettorati del lavoro.
Al riguardo, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 7959 del 13 settembre u.s., si rappresenta quanto segue. Con il comma 1 lett. a) dell’art. 41 bis è stata demandata alla contrattazione collettiva di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 (“contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”) la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi).
In altri termini, ai contratti collettivi dell’art. 51 è permesso di individuare nuove casistiche in presenza delle quali sarà possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi. La norma non pone particolari vincoli contenutistici né caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali richiedendo, tuttavia, che tali esigenze siano specifiche e, quindi, individuino ipotesi concrete, senza quindi utilizzare formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”) che richiedano ulteriori declinazioni all’interno del contratto individuale. La modifica introdotta al comma 1 dell’art 19 non ha riflessi unicamente per la stipula del primo contratto di durata superiore ai 12 mesi ma influisce anche sulle norme che regolano gli istituti del rinnovo e della proroga, in quanto le singole disposizioni richiamano proprio le causali contenute al comma 1 dell’art. 19 tra le quali, come visto, a decorrere dal 25 luglio, va considerata anche quella connessa ad esigenze specifiche individuate dalla contrattazione collettiva. Va, infatti, ricordato che il comma 01 dell’art. 21 stabilisce espressamente che il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1.
Similmente, prosegue il secondo periodo del medesimo comma 01, il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. In tal senso, pertanto, con le modifiche introdotte con il decreto Sostegni bis, è altresì possibile rinnovare o prorogare un contratto a termine secondo le nuove previsioni della contrattazione collettiva. Con la lett. b) del medesimo comma 1 dell’art. 41 bis è stato inoltre inserito un nuovo comma 1.1 all’art. 19, il quale prevede espressamente che “il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”.
A differenza della prima novella, che sembra avere carattere strutturale, il nuovo comma 1.1. evidenzia una parziale provvisorietà, in quanto prevede la possibilità di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva solo fino al 30 settembre 2022. Sul punto va infatti chiarito che il comma 1.1. introduce una limitazione temporale al ricorso alla lettera b-bis) del comma 1 (30 settembre 2022) in relazione al primo contratto a termine tra le parti (“il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1…”). Inoltre, il termine del 30 settembre 2022 – così come chiarito in passato in relazione ad analoghe disposizioni in materia di contratti a termine (v. ad es. nota prot. n. 713 del 16 settembre 2020) – va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale ben potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.
Ne consegue che dopo il 30 settembre 2022 sarà, quindi, possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 19. Diversamente le regole in materia di rinnovi e proroghe, che si limitano a richiamare il comma 1 dell’art. 19, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1, non sono condizionate temporalmente e, pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022.
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