Licenziamento per giusta causa: recente ordinanza

La ripetuta insubordinazione del lavoratore legittima il licenziamento per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c

Paolo Ioele 25/08/2021 0

E' del 24 Agosto 2021 una interessante ordinanza del Tribunale di Vicenza che ha respinto l'impugnativa del lavoratore, avverso il licenziamento comminato da società patrocinata dalllo Studio Legale Ioele.

Il ricorrente ha impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli, a seguito di due contestazioni disciplinari, per le seguenti condotte: a) rifiuto di lasciare il veicolo in azienda , in quanto il giorno successivo non avrebbe potuto lavorare perché sospeso dal lavoro in via disciplinare; b) presentazione in azienda il giorno successivo, nonostante la comunicazione della sospensione dal servizio, con la pretesa di svolgere l’attività lavorativa, tanto da costringere il responsabile del sito a chiedere l’intervento della forza pubblica.

Il ricorrente ha impugnato il licenziamento per i seguenti motivi: a) natura discriminatoria per la sua appartenenza sindacale; b) mancanza di un fatto contestato per la genericità della contestazione; c) insussistenza dei fatti contestati e della recidiva; d) applicabilità al fatto di una sanzione conservativa; e) violazione del CCNL per l’applicazione della sanzione prima dello scadere dello spatium deliberandi di 10 giorni.

Il Giudice del Lavoro, dopo aver escusso i testimoni, riteneva che i fatti oggetto delle contestazioni disciplinari dovevano ritenersi provati.

In questo senso, la gravità dei fatti va rinvenuta nella ripetuta insubordinazione da parte del ricorrente, tanto del provvedimento di sospensione che della direttiva di lasciare in magazzino l’automezzo; quest’ultima richiesta non aveva certo la natura emulativa che il ricorrente intendeva attribuirle, dal momento che la messa a disposizione del mezzo, peraltro richiesta esplicitamente dal datore di lavoto, era stata ritenuta dal responsabile, funzionale alle esigenze dell’impresa.

Proprio l’intensità dell’elemento soggettivo, manifestata dalla ripetuta violazione dell’ordine di messa a disposizione dell’automezzo e dalla provocatoria presenza in azienda pur in presenza di provvedimento di sospensione disciplinare  conferiscono all’insubordinazione del ricorrente quella gravità tale da legittimarne il licenziamento per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c.

Le considerazioni che precedono portano quindi a escludere anche la natura discriminatoria del licenziamento.

Quanto al motivo di impugnazione incentrato sulla riferibilità della condotta a violazioni per le quali il CCNL prevede l’applicazione di una sanzione conservativa, l'ordinanza precisava che  il motivo era formulato genericamente, senza alcun riferimento alla specifica disciplina del contratto collettivo.

Quanto al motivo di impugnazione sub e), andava rilevato quanto segue.

A tal fine il ccnl disponeva, che  “ Il lavoratore, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 8. La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall’impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente comma 7.”

Nel caso in esame, il Tribunale di Vicenza non individuava alcuna  violazione procedurale, dal momento che il termine dilatorio di 10 giorni è riferito all’ipotesi in cui il lavoratore chieda di essere sentito con l’assistenza dell’organizzazione sindacale di appartenenza e non, come nel caso in esame, quando renda per iscritto le proprie giustificazioni. In ogni caso, il licenziamento è stato comunicato l’11° giorno successivo alla contestazione disciplinare.

Pertanto il ricorso del lavoratore veniva rigettato con conseguente declaratoria di legittimità del licenziamento così come intimato.

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Paolo Ioele 20/05/2021

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Paolo Ioele 04/12/2021

Tribunale di Padova: sentenza recente

Il Tribunale di Padova con sentenza del 23.11.2021 dichiara la carenza di legittimazione passiva in mancanza di prova circa l'esistenza di un unico centro di imputazione.

Il ricorrente richiedeva in ricorso la corresponsione di differenze retributive per straordinario ferie festività non pagate e indennità maneggio denaro in solido alle due convenute in virtù del contratto di appalto che le legava e nell’ambito del quale l’istante stesso ha lavorato per la committente  ,la quale si costituiva per il rigetto del ricorso ritenendo non sussistere la speciale tutela di cui all’art.29 d.lvo 276/2003 trattandosi, nel caso in esame, di contratto di trasporto. Svolgeva in via subordinata azione di manleva nei confronti di di XXXXX S.r.l. assumendo che la stessa fosse la nuova denominazione della XXXX Soc. Coop. arl; quest'ultima aveva effettuato attività di trasporto in favore della citata Committente.

Si costituiva in giudizio la XXXXX s.r.l. patrocinata dallo Studio Ioele, per accettare la rinuncia agli atti nei suoi confronti da parte del ricorrente, eccependo carenza di legittamazione passiva per contestare l’azione di manleva.

Il Tribunale sopracitato accoglieva la suddetta eccezione in quanto non sussiste prova alcuna in atti della legittimazione passiva di XXXXX s.r.l. ,come ad esempio un atto di cessione di ramo d’azienda .Peraltro le deduzioni circa la sussistenza di un unico centro di imputazione tra la XXXX Soc. Coop. e la XXXXX S.r.l. " resta sul piano delle mere illazioni"

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Paolo Ioele 31/12/2021

Legge Bilancio 2022: principali novità in materia di lavoro

Con il definitivo via libera alla Camera dei Deputati, è stata approvata la Legge di Bilancio per il 2022 che include rilevanti misure per il lavoro e le politiche sociali. 

Il provvedimento contiene interventi che cambiano in modo significativo il quadro normativo vigente su numerosi tra i più importanti temi del lavoro e delle politiche sociali: riforma degli ammortizzatori sociali, gestione delle crisi aziendali, rilancio dell'apprendistato formativo e tirocini extracurriculari, riforma della sicurezza sui luoghi di lavoro, interventi per giovani e donne, contrasto alla delocalizzazione, riforma del Reddito di cittadinanza, misure per la non autosufficienza.

In particolare, per quanto riguarda la riforma degli ammortizzatori sociali - che interviene sulle disomogeneità esistenti e mira ad accrescere il grado di equità generale del sistema - l'obiettivo è che non vi siano lavoratori esclusi dal sistema di protezione sociale - sia in costanza di rapporto di lavoro sia in mancanza di occupazione - e che vi sia un miglioramento delle prestazioni, sia in termini di durata che di trattamento. In pratica, ci saranno nuove o maggiori protezioni sociali per 12,4 milioni di persone.

Tra le numerose altre misure presenti, importanti sono quelle previste sul sostegno all'occupazione femminile. Sarà incrementato di 50 milioni di euro, infatti, il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere ampliandone le finalità di impiego e prevedendo, inoltre, che sia destinato al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure incentivanti le imprese che assicurino la parità di genere. Presso il Ministero, sarà anche istituito un fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022.

Importanti anche le misure per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per i giovani, la non autosufficienza, la riforma dei tirocini extracurricolari e la gestione delle crisi aziendali. 

Per il quadro completo delle misure per il lavoro e le politiche sociali inserite nella Legge di Bilancio 2022, clicca sul seguente link:

 https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Misure-per-il-Lavoro-MLPS-LdB.pdf

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