Legge Bilancio 2022: principali novità in materia di lavoro
Lavoro e politiche sociali in primo piano
Paolo Ioele 31/12/2021 0
Con il definitivo via libera alla Camera dei Deputati, è stata approvata la Legge di Bilancio per il 2022 che include rilevanti misure per il lavoro e le politiche sociali.
Il provvedimento contiene interventi che cambiano in modo significativo il quadro normativo vigente su numerosi tra i più importanti temi del lavoro e delle politiche sociali: riforma degli ammortizzatori sociali, gestione delle crisi aziendali, rilancio dell'apprendistato formativo e tirocini extracurriculari, riforma della sicurezza sui luoghi di lavoro, interventi per giovani e donne, contrasto alla delocalizzazione, riforma del Reddito di cittadinanza, misure per la non autosufficienza.
In particolare, per quanto riguarda la riforma degli ammortizzatori sociali - che interviene sulle disomogeneità esistenti e mira ad accrescere il grado di equità generale del sistema - l'obiettivo è che non vi siano lavoratori esclusi dal sistema di protezione sociale - sia in costanza di rapporto di lavoro sia in mancanza di occupazione - e che vi sia un miglioramento delle prestazioni, sia in termini di durata che di trattamento. In pratica, ci saranno nuove o maggiori protezioni sociali per 12,4 milioni di persone.
Tra le numerose altre misure presenti, importanti sono quelle previste sul sostegno all'occupazione femminile. Sarà incrementato di 50 milioni di euro, infatti, il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere ampliandone le finalità di impiego e prevedendo, inoltre, che sia destinato al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure incentivanti le imprese che assicurino la parità di genere. Presso il Ministero, sarà anche istituito un fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022.
Importanti anche le misure per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per i giovani, la non autosufficienza, la riforma dei tirocini extracurricolari e la gestione delle crisi aziendali.
Per il quadro completo delle misure per il lavoro e le politiche sociali inserite nella Legge di Bilancio 2022, clicca sul seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Misure-per-il-Lavoro-MLPS-LdB.pdf
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Verbale di conciliazione in sede protetta: sentenza recente
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 16154/2021 esprime il proprio orientamento secondo il quale la presenza del Sindacalista, nell'ambito di conciliazione in sede protetta, fa presumere l'effettività dell'assistenza al lavoratore e dunque la validità ed efficacia degli atti aventi ad oggetto rinunce e transazioni.
In particolare " in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura (Cass. 23 ottobre 2013, n. 24024; Cass. 4 settembre 2018, n. 21617).
"premessa l'essenzialità dell'assistenza effettiva dell'esponente sindacale, idonea a sottrarre il lavoratore a quella condizione di inferiorità che, secondo la mens legis, potrebbe indurlo altrimenti ad accordi svantaggiosi, si ritiene sufficiente alla realizzazione di tale scopo l'idoneità dello stesso rappresentante sindacale a prestare in sede conciliativa l'assistenza prevista dalla legge; posto che la compresenza del predetto e dello stesso lavoratore al momento della conciliazione lascia presumere l'adeguata assistenza del primo, chiamato a detto fine a prestare opera di conciliatore (per il conferimento di un mandato implicito del lavoratore necessariamente sottostante all'attività svolta dal primo), in assenza di alcuna tempestiva deduzione nè prova (dal dipendente di ciò onerato) che il rappresentante sindacale, pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta (Cass. 3 settembre 2003, n. 12858).
Secondo la Corte, dunque, già la presenza all’accordo di un sindacalista che assiste il lavoratore costituisce un indizio dell’effettività della sua assistenza, tanto più se, il lavoratore non ha sollevato in quella sede alcuna riserva a verbale. In questa situazione, è pertanto evidente che graverà sul lavoratore provare che il sindacalista non si è adeguatamente attivato per assicurare che la sua eventuale firma dell’accordo conciliativo fosse consapevolmente voluta.
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Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il deceto che dal 15 ottobre 2021 estenderà l'obbligo di green pass per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato e avrà validità fino al 31.12.2021, con esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di di documentazione medica idonea.
L’obbligo di green pass si applica a tutto il personale della pubblica amministrazione comprese «le Autorità amministrative indipendenti, la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale.
Oltre ai dipendenti delle aziende private, la lista comprende anche colf, baby sitter e badanti, ma anche titolari e dipendenti degli studi professionali - avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri - e tutti i titolari di partite Iva.
i Datori di lavoro avranno l'obbligo di verificare il possesso di green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro e dovranno definire entro il 15.10.2021 le modalità operative ed organizzative per assicurare i controlli opportuni.
Le nuove norme stabiliscono, quindi, che il personale obbligato al Green Pass, qualora comunichi di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, verrà considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione dello stesso. Non sono previste conseguenze disciplinari e, al contempo, si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso contravvenendo all’obbligo di Green Pass. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina preordinata a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
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