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Paolo Ioele 04/12/2021 0
Tribunale di Padova: sentenza recente
Il Tribunale di Padova con sentenza del 23.11.2021 dichiara la carenza di legittimazione passiva in mancanza di prova circa l'esistenza di un unico centro di imputazione.
Il ricorrente richiedeva in ricorso la corresponsione di differenze retributive per straordinario ferie festività non pagate e indennità maneggio denaro in solido alle due convenute in virtù del contratto di appalto che le legava e nell’ambito del quale l’istante stesso ha lavorato per la committente ,la quale si costituiva per il rigetto del ricorso ritenendo non sussistere la speciale tutela di cui all’art.29 d.lvo 276/2003 trattandosi, nel caso in esame, di contratto di trasporto. Svolgeva in via subordinata azione di manleva nei confronti di di XXXXX S.r.l. assumendo che la stessa fosse la nuova denominazione della XXXX Soc. Coop. arl; quest'ultima aveva effettuato attività di trasporto in favore della citata Committente.
Si costituiva in giudizio la XXXXX s.r.l. patrocinata dallo Studio Ioele, per accettare la rinuncia agli atti nei suoi confronti da parte del ricorrente, eccependo carenza di legittamazione passiva per contestare l’azione di manleva.
Il Tribunale sopracitato accoglieva la suddetta eccezione in quanto non sussiste prova alcuna in atti della legittimazione passiva di XXXXX s.r.l. ,come ad esempio un atto di cessione di ramo d’azienda .Peraltro le deduzioni circa la sussistenza di un unico centro di imputazione tra la XXXX Soc. Coop. e la XXXXX S.r.l. " resta sul piano delle mere illazioni"
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