3 risultati con la parola chiave igieneesicurezzasullavoro
Paolo Ioele 26/11/2021 0
Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro
La legge di conversione del Decreto n. 127/2021( pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20.11.2021) ha introdotto alcune novità finalizzate a semplificare le verifiche della certificazione verde in ambito lavorativo.
Nello specifico:
-
Se il prestatore di lavoro non è in possesso di green pass, perché l’ha comunicato o a seguito di verifica all'accesso al luogo di lavoro, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, viene considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021 (data fissata per la cessazione dello stato di emergenza) senza effetti disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Inoltre, per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
-
i lavoratori possono richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certifcazione verde. In questo modo , per tutta la validità del predetto certificato, i lavoratori sono esonerati da controlli da parte del datore di lavoro.
-
per i lavoratori in somministrazione la verifica della somministrazione verde compete all'utilizzatore; è onere del somministratore informare sulle disposizioni vigenti in materia
-
la scadenza della validità del green pass, in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dall'attuale normativa e la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro
- per le imprese con meno di 15 dipendenti, il contratto di lavoro stipulato per la sostituzione del lavoratore sospeso può essere rinnovato anche più di una volta fino al 31.12.2021
-
Campagne di sensibilizzazione sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro in quanto l’articolo 4 bis - inserito nel corso dell’iter di conversione, per garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza - invita i datori di lavoro pubblici e privati a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione. A tal fine, i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, c. 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008
-
L’accesso del personale nei luoghi di lavoro in assenza di green pass è punito con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. I datori che omettono i controlli sono soggetti a multe da 400 a 1.000 euro.
Per maggiori info, scrivi a: segreteria@studioioele.it
Paolo Ioele 17/09/2021 0
Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il deceto che dal 15 ottobre 2021 estenderà l'obbligo di green pass per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato e avrà validità fino al 31.12.2021, con esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di di documentazione medica idonea.
L’obbligo di green pass si applica a tutto il personale della pubblica amministrazione comprese «le Autorità amministrative indipendenti, la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale.
Oltre ai dipendenti delle aziende private, la lista comprende anche colf, baby sitter e badanti, ma anche titolari e dipendenti degli studi professionali - avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri - e tutti i titolari di partite Iva.
i Datori di lavoro avranno l'obbligo di verificare il possesso di green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro e dovranno definire entro il 15.10.2021 le modalità operative ed organizzative per assicurare i controlli opportuni.
Le nuove norme stabiliscono, quindi, che il personale obbligato al Green Pass, qualora comunichi di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, verrà considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione dello stesso. Non sono previste conseguenze disciplinari e, al contempo, si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso contravvenendo all’obbligo di Green Pass. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina preordinata a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
per maggiori info, scrivi a: segreteria@studioioele.it
Paolo Ioele 11/08/2021 0
Green pass e mense aziendali
La Circolare del Ministero dell'Interno, sia pur con riferimento al personale del Ministero, da una indicazione sull'accesso alle mense aziendale, oltre che ad altre attività ricettive ( bar, piscine, palestre) utile per tutti i lavoratori e i datori di lavoro.
Si riporta di seguito stralcio della suddetta Circolare:
" Come noto, con l’entrata in vigore del Decreto legge n°105 del 23 luglio 2021, a partire dal 6 agosto p.v., l’accesso a determinati servizi ed attivit๠sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19² di cui all’art. 9 comma 2 del Decreto legge n°52 del 22 aprile 2021 convertito dalla legge n°87 del 17 giugno 2021.
Al riguardo, considerando che la normativa di riferimento ha imposto limitazioni per coloro che non sono in possesso delle certificazioni verdi, si forniscono alcune indicazioni riguardanti, in particolare, l’accesso del personale dipendente alle mense di servizio, alle attività di bar/ristorazione, nonché ai circoli ricreativi.
MENSA DI SERVIZIO
Le attività connesse con la fruizione del vitto sono consentite a tutto il personale, fermo restando il rispetto dei protocolli o delle linee guida dirette a prevenire o contenere il contagio.
Per quanto concerne l’accesso di persone esterne/ospiti si avrà cura di far rispettare le disposizioni previste dal D.l. n°105 del 23 luglio 2021 in merito al possesso delle certificazioni verdi Covid-19.
ATTIVITÀ DI BAR/RISTORAZIONE
Nelle zone bianche l’accesso ai servizi di bar/ristorazione, per il solo consumo al tavolo, al chiuso, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
Tale disposizione si applica anche nelle zone gialle, arancioni e rosse, laddove detto servizio sia consentito alle condizioni previste per le singole zone.
In considerazione del quadro normativo di riferimento, le SS.LL., ove gli operatori necessitino, per esigenze di servizio, di fruire del primo o del secondo ordinario presso strutture esterne all’Amministrazione, avranno cura di prendere accordi, per tempo, con i gestori al fine di garantire, anche al personale non munito di certificazione verde Covid-19, la possibilità di consumare il pasto, laddove possibile, all’esterno della struttura, assicurando, in alternativa, la fruizione in modalità take-away.
PALESTRE/PISCINE/CIRCOLI RICREATIVI
Nelle zone bianche l’accesso a piscine, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
Le attività connesse alle palestre ed alle piscine della Polizia di Stato sono consentite a tutto il personale per ragioni di servizio³, in base ai protocolli o alle linee guida dirette a prevenire il contagio.
Per quanto concerne, invece, l’accesso al personale fuori servizio⁴, si avrà cura di far rispettare le disposizioni previste dal D.l. n°105 del 23 luglio 2021.
Queste modalità di accesso valgono naturalmente anche per i circoli ricreativi.
Da ultimo si ribadisce che, al fine di prevenire o contenere efficacemente il contagio, dovranno essere scrupolosamente osservate le direttive già impartite dalla Direzione Centrale di Sanità."
per maggiori info, scrivi a: segreteria@studioioele.it