5 risultati con la parola chiave licenziamenti
Paolo Ioele 10/01/2023 0
Licenziamento per giusta causa: Novità Cassazione
Risulta legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore che trattiene le somme pagate dai clienti senza consegnare l'incasso alla società e , nel caso in questione, alcun titolo di viaggio. Lo prevede la sentenza n. 37326/2022 della Corte di Cassazione.
i giudici hanno così respinto il ricorso di un autista di autobus , destinatario di recesso per giusta causa - da parte di importante società del settore TPL patrocinata e difesa dallo Studio Ioele - i cui addebiti erano stati contestati conseguentemente ad una indagine investigativa, per aver incassato somme di denaro senza il rilascio del titolo di viaggioe non avendo consegnato all'azienda le somme in questione.
il lavoratore, dunque, si rivolgeva alla Corte di Cassazione lamentando il mancato rispetto del principio di specificità della contestazione e di immediatezza del recesso.
La corte di legittimità ha giudicato inammissibili le doglianze del momento che implicavano un accertamento in fatto di competenza del giudice di merito.
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Paolo Ioele 25/08/2021 0
Licenziamento per giusta causa: recente ordinanza
E' del 24 Agosto 2021 una interessante ordinanza del Tribunale di Vicenza che ha respinto l'impugnativa del lavoratore, avverso il licenziamento comminato da società patrocinata dalllo Studio Legale Ioele.
Il ricorrente ha impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli, a seguito di due contestazioni disciplinari, per le seguenti condotte: a) rifiuto di lasciare il veicolo in azienda , in quanto il giorno successivo non avrebbe potuto lavorare perché sospeso dal lavoro in via disciplinare; b) presentazione in azienda il giorno successivo, nonostante la comunicazione della sospensione dal servizio, con la pretesa di svolgere l’attività lavorativa, tanto da costringere il responsabile del sito a chiedere l’intervento della forza pubblica.
Il ricorrente ha impugnato il licenziamento per i seguenti motivi: a) natura discriminatoria per la sua appartenenza sindacale; b) mancanza di un fatto contestato per la genericità della contestazione; c) insussistenza dei fatti contestati e della recidiva; d) applicabilità al fatto di una sanzione conservativa; e) violazione del CCNL per l’applicazione della sanzione prima dello scadere dello spatium deliberandi di 10 giorni.
Il Giudice del Lavoro, dopo aver escusso i testimoni, riteneva che i fatti oggetto delle contestazioni disciplinari dovevano ritenersi provati.
In questo senso, la gravità dei fatti va rinvenuta nella ripetuta insubordinazione da parte del ricorrente, tanto del provvedimento di sospensione che della direttiva di lasciare in magazzino l’automezzo; quest’ultima richiesta non aveva certo la natura emulativa che il ricorrente intendeva attribuirle, dal momento che la messa a disposizione del mezzo, peraltro richiesta esplicitamente dal datore di lavoto, era stata ritenuta dal responsabile, funzionale alle esigenze dell’impresa.
Proprio l’intensità dell’elemento soggettivo, manifestata dalla ripetuta violazione dell’ordine di messa a disposizione dell’automezzo e dalla provocatoria presenza in azienda pur in presenza di provvedimento di sospensione disciplinare conferiscono all’insubordinazione del ricorrente quella gravità tale da legittimarne il licenziamento per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c.
Le considerazioni che precedono portano quindi a escludere anche la natura discriminatoria del licenziamento.
Quanto al motivo di impugnazione incentrato sulla riferibilità della condotta a violazioni per le quali il CCNL prevede l’applicazione di una sanzione conservativa, l'ordinanza precisava che il motivo era formulato genericamente, senza alcun riferimento alla specifica disciplina del contratto collettivo.
Quanto al motivo di impugnazione sub e), andava rilevato quanto segue.
A tal fine il ccnl disponeva, che “ Il lavoratore, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 8. La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall’impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente comma 7.”
Nel caso in esame, il Tribunale di Vicenza non individuava alcuna violazione procedurale, dal momento che il termine dilatorio di 10 giorni è riferito all’ipotesi in cui il lavoratore chieda di essere sentito con l’assistenza dell’organizzazione sindacale di appartenenza e non, come nel caso in esame, quando renda per iscritto le proprie giustificazioni. In ogni caso, il licenziamento è stato comunicato l’11° giorno successivo alla contestazione disciplinare.
Pertanto il ricorso del lavoratore veniva rigettato con conseguente declaratoria di legittimità del licenziamento così come intimato.
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Paolo Ioele 10/08/2021 0
Domanda di conversione in contratto a tempo indeterminato: sentenza recente
E' del 05 maggio 2021 una interessante sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che ha rigettato il ricorso proposto da una lavoratrice assunta con contratto di apprendistato triennale che l'ha vista legata ad un Consorzio farmaceutico difeso dallo Studio Ioele.
L'attrice deducendo profili di illegittimità del contratto di apprendistato ha chiesto dichiararsi la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato con conseguente reintegra nel posto di lavoro e condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore non percepite con conseguente regolarizzazione contributiva.
Il Giudice del Lavoro riteneva la domanda della lavoratrice infondata, in quanto contrastante con il combinato disposto degli artt. 18 comma 1 D.L. n. 112/2008, conv. in l. 133/08, e dall'art. 4, commi 102 e 103 della l. 183/2011 da coordinarsi con l'art. 9 comma 28 d.l. n. 78/2010, secondo il quale il Consorzio convenuto ( ente a totale partecipazione pubblica) è assoggettato ai principi di reclutamento del concorso pubblico.
Ne consegue, in primis, in virtù delle anzidette norme inderogabili che il contratto di apprendistato - indirizzato ab origine alla naturale conversione in contratto a tempo indeterminato ( salvo il preventivo recesso del datore di lavoro) allorquando sia attuato da soggetti pubblici, debba prevedere una previa procedura concorsuale, sotto pena di nullità del contratto medesimo.
In secondo luogo appare inapplicabile - in subjecta materia - l'istuituto della conversione dei contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato , in quanto tale rimedio violerebbe surrettiziamente la regola dell'accesso alle carriere mediante pubblico concorso.
In estrema sintesi, dunque, anche nelle società a totale partecipazione pubbica, così come per gli Enti pubblici, in tutte le ipotesi di contratti di lavoro limitati nel tempo nulli o illegittimi, i rimedi giudiziali dell'azione di reintegra o di conversione in contratti a tempo indeterminato sono impercorribili per le ragioni di diritto anzidette.
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Paolo Ioele 21/07/2021 0
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: nuovo modello per le procedure di conciliazione
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 5186 del 16 luglio 2021 fornisce indicazioni operative sulla riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo che erano state sospese in seguito all’entrata in vigore delle disposizioni normative restrittive.
www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/Procedure-di-conciliazione-ex-art-7-L-604-1966-19072021.aspx
Paolo Ioele 04/07/2021 0
D.L. 99/2021 : arriva lo sblocco dei licenziamenti
DECRETO LAVORO E IMPRESE
Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.
Il decreto introduce importati novità in materia di lavoro, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15). Per i settori nei quali è superato – a partire dal primo luglio – il divieto di licenziamento, il decreto stabilisce inoltre che le imprese, che non possano più fruire della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare.
Nell’Avviso Comune sottoscritto ieri a Palazzo Chigi, le parti sociali si sono al riguardo impegnate a raccomandare alle imprese di utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali che la legge e il decreto-legge oggi approvato prevedono in alternativa ai licenziamenti.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/30/21G00110/sg