Contenuto del DVR e contratto a tempo determinato
no alla trasformazione a tempo indeterminato se i rischi risultano individuati, valutati e classificati
Paolo Ioele 10/08/2021 0
Importante provvedimento dell’ITL di Trieste – Gorizia - REGISTRO UFFICIALE.U.0012353.13-07-2021, con il quale il Comitato per i rapporti di Lavoro, organo deputato alla decisione, ha accolto il nostro ricorso introitato avverso il verbale Unico di accertamento e notificazione n. PN0000/2020-308-01 del 10.02.2021 dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Udine - Pordenone.
Nel predetto Verbale Unico di Accertamento e Notificazione veniva contestato , alla società ricorrente, che “Dall’esame della documentazione di lavoro ricevuta dalla società e dall’esame delle banche dati è emerso che il datore di lavoro ha stipulato con i lavoratori di seguito indicati dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in violazione del divieto di cui all’art. 20, comma 1, lett.d) del D.lgs.80/2015 in quanto ha apposto un termine alla durata del predetto rapporto senza aver effettuato la valutazione dei rischi specifica (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI) - prescritta a tutela della salute e sicurezza per i lavoratori indicati e ciò dalle rispettive date di assunzione per ciascuna di seguito riportate. Conseguentemente tutti i rapporti di lavoro instaurati nell’ipotesi di violazione del divieto sopra citato devono essere considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Ed infatti l’ITL Udine - Pordenone diffidava la Società all’assunzione a tempo indeterminato di numerosi lavoratori, circa 24 , con conseguente recupero contributivo.
Di seguito si riportano i passi salienti del provvedimento del Comitato in accoglimento delle nostre istanze: “ …laddove i rischi connessi alle specifiche mansioni a cui tali lavoratori sono adibiti risultano individuati, valutati e classificati , unitamente alle relative misure di prevenzione e protezione e l’esposizione a fattori potenzialmente dannosi non risulta essere in alcun modo correlata alla peculiare tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro, neanche sotto il profilo formativo , il DVR non potrà ritenersi incompleto solo in quanto privo di un dato formale quale la specifica sezione dedicata ai lavoratori a termine….agli atti, pertanto, non risultano elementi univoci a sostegno della necessità di un ulteriore e più specifica valutazione dei rischi riguardante i soli lavoratori subordinati a tempo determinato della Salerno Trasporti…..il ricorso è accolto”.
Con ciò si vuole dire che l’accertamento condotto dagli Ispettori è stato sicuramente lacunoso e superficiale, in quanto i funzionari ispettivi, limitandosi ad una mera interpretazione di un dato formale (tra l’altro in maniera errata) , non hanno valutato il contenuto tecnico del DVR, e cioè la precisa indicazione dei rischi e delle misure di protezione adottate in azienda, per il personale viaggiante; che – per la particolarità della mansione – non è suscettibile di alcuna correlazione con la tipologia contrattuale (tempo determinato ) attraverso la quale viene resa la prestazione.
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Paolo Ioele 24/12/2021
GLI EMENDAMENTI DEL GOVERNO: Legge di Bilancio 2022
L’emendamento (il 77.0.2000), che inserisce l’art. 77-bis, detta disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva.
Le aziende che quest'anno occupano in media 250 o più dipendenti, nel prossimo anno potranno operare licenziamenti solo dopo averne fatto comunicazione 90 giorni prima della data di risoluzione prevista.
L'emendamento fissa, dunque, la procedura da rispettare e l'ambito soggettivo ed oggettivo interessato dalle nuove disposizioni.
Ma quale sorte per gli eventuali licenziamenti che potrebbero essere decisi tra Gennaio e Febbraio del nuovo anno, e cioè in mancanza dei 90 giorni previsti dalla legge?;
Quale regime sanzionatorio per i datori di lavoro in caso di vizio procedurale?
scrivi a segreteria@studioioele.it
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Paolo Ioele 10/08/2021
Domanda di conversione in contratto a tempo indeterminato: sentenza recente
E' del 05 maggio 2021 una interessante sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che ha rigettato il ricorso proposto da una lavoratrice assunta con contratto di apprendistato triennale che l'ha vista legata ad un Consorzio farmaceutico difeso dallo Studio Ioele.
L'attrice deducendo profili di illegittimità del contratto di apprendistato ha chiesto dichiararsi la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato con conseguente reintegra nel posto di lavoro e condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore non percepite con conseguente regolarizzazione contributiva.
Il Giudice del Lavoro riteneva la domanda della lavoratrice infondata, in quanto contrastante con il combinato disposto degli artt. 18 comma 1 D.L. n. 112/2008, conv. in l. 133/08, e dall'art. 4, commi 102 e 103 della l. 183/2011 da coordinarsi con l'art. 9 comma 28 d.l. n. 78/2010, secondo il quale il Consorzio convenuto ( ente a totale partecipazione pubblica) è assoggettato ai principi di reclutamento del concorso pubblico.
Ne consegue, in primis, in virtù delle anzidette norme inderogabili che il contratto di apprendistato - indirizzato ab origine alla naturale conversione in contratto a tempo indeterminato ( salvo il preventivo recesso del datore di lavoro) allorquando sia attuato da soggetti pubblici, debba prevedere una previa procedura concorsuale, sotto pena di nullità del contratto medesimo.
In secondo luogo appare inapplicabile - in subjecta materia - l'istuituto della conversione dei contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato , in quanto tale rimedio violerebbe surrettiziamente la regola dell'accesso alle carriere mediante pubblico concorso.
In estrema sintesi, dunque, anche nelle società a totale partecipazione pubbica, così come per gli Enti pubblici, in tutte le ipotesi di contratti di lavoro limitati nel tempo nulli o illegittimi, i rimedi giudiziali dell'azione di reintegra o di conversione in contratti a tempo indeterminato sono impercorribili per le ragioni di diritto anzidette.
per maggiori info, scrivi a: segreteria@studioioele.it
Paolo Ioele 26/11/2021
Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro
La legge di conversione del Decreto n. 127/2021( pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20.11.2021) ha introdotto alcune novità finalizzate a semplificare le verifiche della certificazione verde in ambito lavorativo.
Nello specifico:
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Se il prestatore di lavoro non è in possesso di green pass, perché l’ha comunicato o a seguito di verifica all'accesso al luogo di lavoro, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, viene considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021 (data fissata per la cessazione dello stato di emergenza) senza effetti disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Inoltre, per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
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i lavoratori possono richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certifcazione verde. In questo modo , per tutta la validità del predetto certificato, i lavoratori sono esonerati da controlli da parte del datore di lavoro.
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per i lavoratori in somministrazione la verifica della somministrazione verde compete all'utilizzatore; è onere del somministratore informare sulle disposizioni vigenti in materia
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la scadenza della validità del green pass, in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dall'attuale normativa e la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro
- per le imprese con meno di 15 dipendenti, il contratto di lavoro stipulato per la sostituzione del lavoratore sospeso può essere rinnovato anche più di una volta fino al 31.12.2021
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Campagne di sensibilizzazione sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro in quanto l’articolo 4 bis - inserito nel corso dell’iter di conversione, per garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza - invita i datori di lavoro pubblici e privati a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione. A tal fine, i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, c. 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008
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L’accesso del personale nei luoghi di lavoro in assenza di green pass è punito con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. I datori che omettono i controlli sono soggetti a multe da 400 a 1.000 euro.
Per maggiori info, scrivi a: segreteria@studioioele.it