Licenziamento per giusta causa: Novità Cassazione

Legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore che trattiene somme pagate dai clienti

Paolo Ioele 10/01/2023 0

Risulta legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore che trattiene le somme pagate dai clienti senza consegnare l'incasso alla società e , nel caso in questione, alcun titolo di viaggio. Lo prevede la sentenza n. 37326/2022 della Corte di Cassazione.

i giudici hanno così respinto il ricorso di un autista di autobus , destinatario di recesso per giusta causa - da parte di importante società del settore TPL patrocinata e difesa dallo Studio Ioele - i cui addebiti erano stati contestati conseguentemente ad una indagine investigativa, per aver incassato somme di denaro senza il rilascio del titolo di viaggioe non avendo consegnato all'azienda le somme in questione.

il lavoratore, dunque, si rivolgeva alla Corte di Cassazione lamentando il mancato rispetto del principio di specificità della contestazione e di immediatezza del recesso.

La corte di legittimità ha giudicato inammissibili le doglianze del momento che implicavano un accertamento in fatto di competenza del giudice di merito.

 

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Paolo Ioele 06/11/2021

XVIII MASTER IN DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

 

Mercoledì 10 Novembre ( 14:00 – 19:00), in modalità webinar saremo presenti al XVIII MASTER IN DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, con il Patrocinio di Consulta Presidenti CPO della Campania, dell’ Ancl Regione Campania, dell’ AGCDL - Associazione Giovani Consulenti del Lavoro Napoli e della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

 Si parlerà de “ Dal Diritto pandemico a quello della Ripartenza. Il PNRR. Le Proposte dei Consulenti del Lavoro”

 Di seguito il programma della giornata:

Soluzioni deflative del contenzioso del lavoro

La Certificazione dei contratti come strumento deflativo in nuce (MARIO LAMBERTI )

La Negoziazione Assistita (PROF. PUTATURO )

La Conciliazione (Prof. Temistocle Bussino)

L’equo compenso (Prof. Temistocle Bussino)

L’Arbitrato (PROF. LORENZO IOELE )

Importanza delle certificazioni

L’Asseverazione Contributiva e Retributiva (Asse.Co.) (DE LUCA)

Il processo del lavoro e certezze nelle tutele e nelle obbligazioni (INTERVISTA DIBATTITO CON UN DECISORE POLITICO)

L’eccessiva durata del processo del lavoro

Il ruolo dei Consulenti del Lavoro

Gli insediamenti lavorativi delle multinazionali (INTERVISTA DIBATTITO CON UN DECISORE POLITICO)

Obblighi, tutele e condizioni

La libertà di movimento

Penalità

 

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Paolo Ioele 17/10/2021

Verbale di conciliazione in sede protetta: sentenza recente

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 16154/2021 esprime il proprio orientamento secondo il quale la presenza del Sindacalista, nell'ambito di conciliazione in sede protetta, fa presumere l'effettività dell'assistenza al lavoratore e dunque la validità ed efficacia degli atti aventi ad oggetto rinunce e transazioni.

In particolare " in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura (Cass. 23 ottobre 2013, n. 24024; Cass. 4 settembre 2018, n. 21617).

"premessa l'essenzialità dell'assistenza effettiva dell'esponente sindacale, idonea a sottrarre il lavoratore a quella condizione di inferiorità che, secondo la mens legis, potrebbe indurlo altrimenti ad accordi svantaggiosi, si ritiene sufficiente alla realizzazione di tale scopo l'idoneità dello stesso rappresentante sindacale a prestare in sede conciliativa l'assistenza prevista dalla legge; posto che la compresenza del predetto e dello stesso lavoratore al momento della conciliazione lascia presumere l'adeguata assistenza del primo, chiamato a detto fine a prestare opera di conciliatore (per il conferimento di un mandato implicito del lavoratore necessariamente sottostante all'attività svolta dal primo), in assenza di alcuna tempestiva deduzione nè prova (dal dipendente di ciò onerato) che il rappresentante sindacale, pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta (Cass. 3 settembre 2003, n. 12858). 

Secondo la Corte, dunque, già la presenza all’accordo di un sindacalista che assiste il lavoratore costituisce un indizio dell’effettività della sua assistenza, tanto più se,  il lavoratore non ha sollevato in quella sede alcuna riserva a verbale. In questa situazione, è pertanto evidente che graverà sul lavoratore provare che il sindacalista non si è adeguatamente attivato per assicurare che la sua eventuale firma dell’accordo conciliativo fosse consapevolmente voluta.

 

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Paolo Ioele 16/10/2021

Profili Giuslavoristici del contratto di appalto

Lunedì 18 Ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, saremo presenti presso la Sala Grimaldi del Sea Front Resort, in Salerno, per parlare della "Responsabilità contributiva del Committente", con un intervento a cura del Prof. Avv. Lorenzo Ioele, nell'ambito del convegno organizzato dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salero, con la collaborazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno e dell'Associazione Datoriale Unica - Unione Nazionale Italiana delle Micro e Piccole Imprese del Commercio, dei Servizi e dell'Artigianato.

Verrà, quindi, dato spazio all'analisi dei problemi attuali legati alla disciplina dell'appalto con particolare attenzione ai requisiti per la relativa genuinità, alla solidarietà contributiva e alle conseguenze sanzionatorie in caso di utilizzo illecito.

L'incontro è valido ai fini della formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro con attribuzione di 4 crediti formativi.

 

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