Lavoro Agile nel Post - Pandemia
Sottoscritto Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile nel settore privato
Paolo Ioele 24/12/2021 0
Sottoscritto in data 7 Dicembre 2021 il protocollo per il lavoro agile postpandemia.
L'adesione avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale. L'eventuale rifiuto del lavoratore allo smart working non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo nè rileva sul piano disciplinare .
L'avvio del lavoro agile richiede la stipulazione per iscritto dell'accordo individuale che deve prevedere la durata dell'accodo ( a termine o a tempo indeterminato), l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali; i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali; gli strumenti di lavoro; i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione; le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, l'attività formativa eventualmente necessaria, le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
Il lavoro agile è caratterizzato dall'assenza di un preciso orario di lavoro e dell'autonomia nello svolgimento della prestazione nell'ambito degli obiettivi fissati, nonchè dal rispetto dell'organizzazione delle attività assegnate dal responsabile.
La prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce orarie , individuando , in ogni caso, la fascia di disconnessione.
Salvo esplicita previsione dei contratti , durante il lavoro agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario. In caso di malattia, infortuni , permessi retribuiti , ferie ecc, il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione.
Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purchè lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza.
per maggiori inf, scrivi a: segreteria@studioioele.it
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Paolo Ioele 10/08/2021
Contenuto del DVR e contratto a tempo determinato
Importante provvedimento dell’ITL di Trieste – Gorizia - REGISTRO UFFICIALE.U.0012353.13-07-2021, con il quale il Comitato per i rapporti di Lavoro, organo deputato alla decisione, ha accolto il nostro ricorso introitato avverso il verbale Unico di accertamento e notificazione n. PN0000/2020-308-01 del 10.02.2021 dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Udine - Pordenone.
Nel predetto Verbale Unico di Accertamento e Notificazione veniva contestato , alla società ricorrente, che “Dall’esame della documentazione di lavoro ricevuta dalla società e dall’esame delle banche dati è emerso che il datore di lavoro ha stipulato con i lavoratori di seguito indicati dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in violazione del divieto di cui all’art. 20, comma 1, lett.d) del D.lgs.80/2015 in quanto ha apposto un termine alla durata del predetto rapporto senza aver effettuato la valutazione dei rischi specifica (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI) - prescritta a tutela della salute e sicurezza per i lavoratori indicati e ciò dalle rispettive date di assunzione per ciascuna di seguito riportate. Conseguentemente tutti i rapporti di lavoro instaurati nell’ipotesi di violazione del divieto sopra citato devono essere considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Ed infatti l’ITL Udine - Pordenone diffidava la Società all’assunzione a tempo indeterminato di numerosi lavoratori, circa 24 , con conseguente recupero contributivo.
Di seguito si riportano i passi salienti del provvedimento del Comitato in accoglimento delle nostre istanze: “ …laddove i rischi connessi alle specifiche mansioni a cui tali lavoratori sono adibiti risultano individuati, valutati e classificati , unitamente alle relative misure di prevenzione e protezione e l’esposizione a fattori potenzialmente dannosi non risulta essere in alcun modo correlata alla peculiare tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro, neanche sotto il profilo formativo , il DVR non potrà ritenersi incompleto solo in quanto privo di un dato formale quale la specifica sezione dedicata ai lavoratori a termine….agli atti, pertanto, non risultano elementi univoci a sostegno della necessità di un ulteriore e più specifica valutazione dei rischi riguardante i soli lavoratori subordinati a tempo determinato della Salerno Trasporti…..il ricorso è accolto”.
Con ciò si vuole dire che l’accertamento condotto dagli Ispettori è stato sicuramente lacunoso e superficiale, in quanto i funzionari ispettivi, limitandosi ad una mera interpretazione di un dato formale (tra l’altro in maniera errata) , non hanno valutato il contenuto tecnico del DVR, e cioè la precisa indicazione dei rischi e delle misure di protezione adottate in azienda, per il personale viaggiante; che – per la particolarità della mansione – non è suscettibile di alcuna correlazione con la tipologia contrattuale (tempo determinato ) attraverso la quale viene resa la prestazione.
Paolo Ioele 21/07/2021
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: nuovo modello per le procedure di conciliazione
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 5186 del 16 luglio 2021 fornisce indicazioni operative sulla riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo che erano state sospese in seguito all’entrata in vigore delle disposizioni normative restrittive.
www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/Procedure-di-conciliazione-ex-art-7-L-604-1966-19072021.aspx
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