PARTNER SOLE 24 ORE

Diritto del Lavoro

Paolo Ioele 20/05/2021 0

Il nostro Avv. Paolo Ioele è diventato Professional Partner del gruppo Il Sole 24 ORE. Partner 24 Ore è un network di studi professionali selezionati sul territorio nazionale per la professionalità e le competenze dimostrate.
Il nostro Studio partecipa a questo progetto mettendo a disposizione l'esperienza maturata nelle seguenti attività: Diritto del Lavoro - Lavoro Subordinato e tematiche giudiziali connesse.

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Paolo Ioele 18/10/2022

XIX MASTER IN DIRITTO DEL LAVORO, LEGISLAZIONE SOCIALE E DIRITTO TRIBUTARIO

SCENARI POST PANDEMIA LEGATI ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE AZIENDE E NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO INSERITI NEL PNRR- dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso RAMADA HOTEL NAPOLI- VIA GALILEO FERRARIS, 40

 

TAVOLA ROTONDA N.1 DALLE ORE 15:30 ALLE ORE 16:15

 

IL FUTURO DEI LAVORI, LE RIQUALIFICAZIONI, VETUSTA’ DI MANSIONI

PARTECIPANTI: PROF. LORENZO IOELE, DOTT. GIUSEPPE OLIVIERO(CNA), CDL FRANCESCO CAPACCIO

CONDUTTORE LUIGI CARBONELLI

  • Necessità di un upgrade in chiave 4.0 per aziende, lavoratori e consulenti del lavoro
  • Formazione 4.0 e ruolo dei Fondi Intercategoriali
  • L’apporto dell’intelligenza Artificiale e METAVERSO
  • Riforma del sistema di orientamento previsto dal PNRR

 

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Paolo Ioele 16/09/2021

INL - nota n. 1363 del 2021: le istruzioni operative
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 1363 del 14 settembre 2021, fornisce alcune importanti indicazioni operative sulle modifiche alla disciplina delle causali che legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi (art. 41 bis D.L. n. 73/2021, conv. da L. n. 106/2021).
Il D.L. n. 73/2021 (conv. da L. n. 106/2021) ha introdotto, con l’art. 41 bis, importanti modifiche alla disciplina delle causali che, ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi. Tali novità, seppur indirettamente, influiscono sulle condizioni per le proroghe ed i rinnovi oltre ad avere possibili riflessi anche in relazione all’ulteriore contratto, eccedente il limite massimo dei 24 mesi o il diverso limite previsto dalla contrattazione collettiva, che può essere stipulato ai sensi dell’art. 19, comma 3, presso gli Ispettorati del lavoro.
Al riguardo, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 7959 del 13 settembre u.s., si rappresenta quanto segue. Con il comma 1 lett. a) dell’art. 41 bis è stata demandata alla contrattazione collettiva di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 (“contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”) la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi).
In altri termini, ai contratti collettivi dell’art. 51 è permesso di individuare nuove casistiche in presenza delle quali sarà possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi. La norma non pone particolari vincoli contenutistici né caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali richiedendo, tuttavia, che tali esigenze siano specifiche e, quindi, individuino ipotesi concrete, senza quindi utilizzare formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”) che richiedano ulteriori declinazioni all’interno del contratto individuale. La modifica introdotta al comma 1 dell’art 19 non ha riflessi unicamente per la stipula del primo contratto di durata superiore ai 12 mesi ma influisce anche sulle norme che regolano gli istituti del rinnovo e della proroga, in quanto le singole disposizioni richiamano proprio le causali contenute al comma 1 dell’art. 19 tra le quali, come visto, a decorrere dal 25 luglio, va considerata anche quella connessa ad esigenze specifiche individuate dalla contrattazione collettiva. Va, infatti, ricordato che il comma 01 dell’art. 21 stabilisce espressamente che il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1.
Similmente, prosegue il secondo periodo del medesimo comma 01, il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. In tal senso, pertanto, con le modifiche introdotte con il decreto Sostegni bis, è altresì possibile rinnovare o prorogare un contratto a termine secondo le nuove previsioni della contrattazione collettiva. Con la lett. b) del medesimo comma 1 dell’art. 41 bis è stato inoltre inserito un nuovo comma 1.1 all’art. 19, il quale prevede espressamente che “il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”.
A differenza della prima novella, che sembra avere carattere strutturale, il nuovo comma 1.1. evidenzia una parziale provvisorietà, in quanto prevede la possibilità di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva solo fino al 30 settembre 2022. Sul punto va infatti chiarito che il comma 1.1. introduce una limitazione temporale al ricorso alla lettera b-bis) del comma 1 (30 settembre 2022) in relazione al primo contratto a termine tra le parti (“il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1…”). Inoltre, il termine del 30 settembre 2022 – così come chiarito in passato in relazione ad analoghe disposizioni in materia di contratti a termine (v. ad es. nota prot. n. 713 del 16 settembre 2020) – va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale ben potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.
Ne consegue che dopo il 30 settembre 2022 sarà, quindi, possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 19. Diversamente le regole in materia di rinnovi e proroghe, che si limitano a richiamare il comma 1 dell’art. 19, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1, non sono condizionate temporalmente e, pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022.
per maggiori info. scrivi a: segreteria@studioioele.it
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Paolo Ioele 06/11/2021

XVIII MASTER IN DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

 

Mercoledì 10 Novembre ( 14:00 – 19:00), in modalità webinar saremo presenti al XVIII MASTER IN DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, con il Patrocinio di Consulta Presidenti CPO della Campania, dell’ Ancl Regione Campania, dell’ AGCDL - Associazione Giovani Consulenti del Lavoro Napoli e della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

 Si parlerà de “ Dal Diritto pandemico a quello della Ripartenza. Il PNRR. Le Proposte dei Consulenti del Lavoro”

 Di seguito il programma della giornata:

Soluzioni deflative del contenzioso del lavoro

La Certificazione dei contratti come strumento deflativo in nuce (MARIO LAMBERTI )

La Negoziazione Assistita (PROF. PUTATURO )

La Conciliazione (Prof. Temistocle Bussino)

L’equo compenso (Prof. Temistocle Bussino)

L’Arbitrato (PROF. LORENZO IOELE )

Importanza delle certificazioni

L’Asseverazione Contributiva e Retributiva (Asse.Co.) (DE LUCA)

Il processo del lavoro e certezze nelle tutele e nelle obbligazioni (INTERVISTA DIBATTITO CON UN DECISORE POLITICO)

L’eccessiva durata del processo del lavoro

Il ruolo dei Consulenti del Lavoro

Gli insediamenti lavorativi delle multinazionali (INTERVISTA DIBATTITO CON UN DECISORE POLITICO)

Obblighi, tutele e condizioni

La libertà di movimento

Penalità

 

Per maggiori info, scrivi a: segreteria@studioioele.it

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