Del Lavoro Subordinato - a cura di Ioele Lorenzo

Commentario di Diritto del Lavoro - Giappichelli Editore

Paolo Ioele 14/03/2021 0

Questo Commentario è nato da un'idea e dallo stimolo di Giuseppe Fauceglia che ne ha suggerito l'impostazione in linea con il Commentario da Lui diretto (Impresa e Società, Pisa, 2017). Ho raccolto i commenti di una serie di amici i quali, salvo due, sono espressione dell'avvocatura della provincia di Salerno e sono espressione dell'Ateneo salernitano ove si sono laureati ed hanno collaborato, a vario titolo ed in diversi periodi, con la prof.ssa Vaccaro. Il desiderio comune a tutti gli Autori di dedicare questo libro a Maria Josè Vaccaro in occasione del suo pensionamento è stata la spinta finale a concludere il lavoro iniziato diversi anni fa. ( Prof. Avv. Lorenzo Ioele)

per maggiori info contattare segreteria@studioioele.it

Potrebbero interessarti anche...

Paolo Ioele 14/07/2021

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA LOGISTICA, FIRMATO L’ACCORDO TRA CISL, SALERNO TRASPORTI ED “EMERGENZA LEGALITÀ”

Un protocollo d’intesa per migliorare le relazioni sindacali in un settore nevralgico e in espansione come la logistica.  Questo l’obiettivo della Cisl Salerno, dell’azienda Salerno Trasporti e l’associazione antiracket e antiusura “Emergenza legalità”,  firmatarie di un importante accordo nel salone della Cisl provinciale. All’appuntamento hanno preso parte Gerardo Ceres, segretario generale della Cisl Salerno, Massimo Stanzione, segretario provinciale della Fit Cisl Salerno, e Maurizio Longo, presidente del Cda della Salerno Trasporti, assistito dallo Studio Ioele.

Lo scopo di questo documento è quello di individuare i principi, le soluzioni e gli strumenti idonei a favorire la correttezza delle relazioni sindacali nel settore della logistica e del trasporto merci, esaltando il confronto pacifico le capacità propositive ed i principi di responsabilità  e trasparenza di tutti i soggetti coinvolti. 

 

 

Leggi tutto

Paolo Ioele 20/05/2021

PARTNER SOLE 24 ORE

Il nostro Avv. Paolo Ioele è diventato Professional Partner del gruppo Il Sole 24 ORE. Partner 24 Ore è un network di studi professionali selezionati sul territorio nazionale per la professionalità e le competenze dimostrate.
Il nostro Studio partecipa a questo progetto mettendo a disposizione l'esperienza maturata nelle seguenti attività: Diritto del Lavoro - Lavoro Subordinato e tematiche giudiziali connesse.

Leggi tutto

Paolo Ioele 16/09/2021

INL - nota n. 1363 del 2021: le istruzioni operative
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 1363 del 14 settembre 2021, fornisce alcune importanti indicazioni operative sulle modifiche alla disciplina delle causali che legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi (art. 41 bis D.L. n. 73/2021, conv. da L. n. 106/2021).
Il D.L. n. 73/2021 (conv. da L. n. 106/2021) ha introdotto, con l’art. 41 bis, importanti modifiche alla disciplina delle causali che, ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi. Tali novità, seppur indirettamente, influiscono sulle condizioni per le proroghe ed i rinnovi oltre ad avere possibili riflessi anche in relazione all’ulteriore contratto, eccedente il limite massimo dei 24 mesi o il diverso limite previsto dalla contrattazione collettiva, che può essere stipulato ai sensi dell’art. 19, comma 3, presso gli Ispettorati del lavoro.
Al riguardo, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 7959 del 13 settembre u.s., si rappresenta quanto segue. Con il comma 1 lett. a) dell’art. 41 bis è stata demandata alla contrattazione collettiva di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 (“contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”) la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi).
In altri termini, ai contratti collettivi dell’art. 51 è permesso di individuare nuove casistiche in presenza delle quali sarà possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi. La norma non pone particolari vincoli contenutistici né caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali richiedendo, tuttavia, che tali esigenze siano specifiche e, quindi, individuino ipotesi concrete, senza quindi utilizzare formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”) che richiedano ulteriori declinazioni all’interno del contratto individuale. La modifica introdotta al comma 1 dell’art 19 non ha riflessi unicamente per la stipula del primo contratto di durata superiore ai 12 mesi ma influisce anche sulle norme che regolano gli istituti del rinnovo e della proroga, in quanto le singole disposizioni richiamano proprio le causali contenute al comma 1 dell’art. 19 tra le quali, come visto, a decorrere dal 25 luglio, va considerata anche quella connessa ad esigenze specifiche individuate dalla contrattazione collettiva. Va, infatti, ricordato che il comma 01 dell’art. 21 stabilisce espressamente che il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1.
Similmente, prosegue il secondo periodo del medesimo comma 01, il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. In tal senso, pertanto, con le modifiche introdotte con il decreto Sostegni bis, è altresì possibile rinnovare o prorogare un contratto a termine secondo le nuove previsioni della contrattazione collettiva. Con la lett. b) del medesimo comma 1 dell’art. 41 bis è stato inoltre inserito un nuovo comma 1.1 all’art. 19, il quale prevede espressamente che “il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”.
A differenza della prima novella, che sembra avere carattere strutturale, il nuovo comma 1.1. evidenzia una parziale provvisorietà, in quanto prevede la possibilità di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva solo fino al 30 settembre 2022. Sul punto va infatti chiarito che il comma 1.1. introduce una limitazione temporale al ricorso alla lettera b-bis) del comma 1 (30 settembre 2022) in relazione al primo contratto a termine tra le parti (“il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1…”). Inoltre, il termine del 30 settembre 2022 – così come chiarito in passato in relazione ad analoghe disposizioni in materia di contratti a termine (v. ad es. nota prot. n. 713 del 16 settembre 2020) – va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale ben potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.
Ne consegue che dopo il 30 settembre 2022 sarà, quindi, possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 19. Diversamente le regole in materia di rinnovi e proroghe, che si limitano a richiamare il comma 1 dell’art. 19, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1, non sono condizionate temporalmente e, pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022.
per maggiori info. scrivi a: segreteria@studioioele.it
Leggi tutto

Cerca...