Tribunale di Padova: sentenza recente

carenza di legittimazione passiva quando manca prova unico centro di imputazione

Paolo Ioele 04/12/2021 0

Il Tribunale di Padova con sentenza del 23.11.2021 dichiara la carenza di legittimazione passiva in mancanza di prova circa l'esistenza di un unico centro di imputazione.

Il ricorrente richiedeva in ricorso la corresponsione di differenze retributive per straordinario ferie festività non pagate e indennità maneggio denaro in solido alle due convenute in virtù del contratto di appalto che le legava e nell’ambito del quale l’istante stesso ha lavorato per la committente  ,la quale si costituiva per il rigetto del ricorso ritenendo non sussistere la speciale tutela di cui all’art.29 d.lvo 276/2003 trattandosi, nel caso in esame, di contratto di trasporto. Svolgeva in via subordinata azione di manleva nei confronti di di XXXXX S.r.l. assumendo che la stessa fosse la nuova denominazione della XXXX Soc. Coop. arl; quest'ultima aveva effettuato attività di trasporto in favore della citata Committente.

Si costituiva in giudizio la XXXXX s.r.l. patrocinata dallo Studio Ioele, per accettare la rinuncia agli atti nei suoi confronti da parte del ricorrente, eccependo carenza di legittamazione passiva per contestare l’azione di manleva.

Il Tribunale sopracitato accoglieva la suddetta eccezione in quanto non sussiste prova alcuna in atti della legittimazione passiva di XXXXX s.r.l. ,come ad esempio un atto di cessione di ramo d’azienda .Peraltro le deduzioni circa la sussistenza di un unico centro di imputazione tra la XXXX Soc. Coop. e la XXXXX S.r.l. " resta sul piano delle mere illazioni"

per maggiori info, scrivi a : segreteria@studioioele.it

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Paolo Ioele 18/10/2022

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Paolo Ioele 16/10/2021

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Lunedì 18 Ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, saremo presenti presso la Sala Grimaldi del Sea Front Resort, in Salerno, per parlare della "Responsabilità contributiva del Committente", con un intervento a cura del Prof. Avv. Lorenzo Ioele, nell'ambito del convegno organizzato dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salero, con la collaborazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno e dell'Associazione Datoriale Unica - Unione Nazionale Italiana delle Micro e Piccole Imprese del Commercio, dei Servizi e dell'Artigianato.

Verrà, quindi, dato spazio all'analisi dei problemi attuali legati alla disciplina dell'appalto con particolare attenzione ai requisiti per la relativa genuinità, alla solidarietà contributiva e alle conseguenze sanzionatorie in caso di utilizzo illecito.

L'incontro è valido ai fini della formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro con attribuzione di 4 crediti formativi.

 

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Paolo Ioele 11/08/2021

Green pass e mense aziendali

La Circolare del Ministero dell'Interno, sia pur con riferimento al personale del Ministero, da una indicazione sull'accesso alle mense aziendale, oltre che ad altre attività ricettive ( bar, piscine, palestre) utile per tutti i lavoratori e i datori di lavoro.

Si riporta di seguito stralcio della suddetta Circolare: 

" Come noto, con l’entrata in vigore del Decreto legge n°105 del 23 luglio 2021, a partire dal 6 agosto p.v., l’accesso a determinati servizi ed attivit๠sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19² di cui all’art. 9 comma 2 del Decreto legge n°52 del 22 aprile 2021 convertito dalla legge n°87 del 17 giugno 2021.
Al riguardo, considerando che la normativa di riferimento ha imposto limitazioni per coloro che non sono in possesso delle certificazioni verdi, si forniscono alcune indicazioni riguardanti, in particolare, l’accesso del personale dipendente alle mense di servizio, alle attività di bar/ristorazione, nonché ai circoli ricreativi.

MENSA DI SERVIZIO
Le attività connesse con la fruizione del vitto sono consentite a tutto il personale, fermo restando il rispetto dei protocolli o delle linee guida dirette a prevenire o contenere il contagio.
Per quanto concerne l’accesso di persone esterne/ospiti si avrà cura di far rispettare le disposizioni previste dal 
D.l. n°105 del 23 luglio 2021 in merito al possesso delle certificazioni verdi Covid-19.

ATTIVITÀ DI BAR/RISTORAZIONE
Nelle zone bianche l’accesso ai servizi di bar/ristorazione, per il solo consumo al tavolo, al chiuso, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
Tale disposizione si applica anche nelle zone gialle, arancioni e rosse, laddove detto servizio sia consentito alle condizioni previste per le singole zone.
In considerazione del quadro normativo di riferimento, le SS.LL., ove gli operatori necessitino, per esigenze di servizio, di fruire del primo o del secondo ordinario presso strutture esterne all’Amministrazione, avranno cura di prendere accordi, per tempo, con i gestori al fine di garantire, anche al personale non munito di certificazione verde Covid-19, la possibilità di consumare il pasto, laddove possibile, all’esterno della struttura, assicurando, in alternativa, la fruizione in modalità take-away.

PALESTRE/PISCINE/CIRCOLI RICREATIVI
Nelle zone bianche l’accesso a piscine, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
Le attività connesse alle palestre ed alle piscine della Polizia di Stato sono consentite a tutto il personale per ragioni di servizio³, in base ai protocolli o alle linee guida dirette a prevenire il contagio.
Per quanto concerne, invece, l’accesso al personale fuori servizio⁴, si avrà cura di far rispettare le disposizioni previste dal 
D.l. n°105 del 23 luglio 2021.
Queste modalità di accesso valgono naturalmente anche per i circoli ricreativi.
Da ultimo si ribadisce che, al fine di prevenire o contenere efficacemente il contagio, dovranno essere scrupolosamente osservate le direttive già impartite dalla Direzione Centrale di Sanità."

 

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