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Paolo Ioele 21/09/2021 0

La gestione del Rapporto di Lavoro e del Contenzioso Sindacale

Il nostro Studio parteciperà a questo evento attraverso un ciclo di seminari di approfondimento. 

Sono aperte le iscrizioni

per maggiori info, scrivi a: segreteria@studioioele.it  

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formazione@dirittopiu.it - www.dirittoelavoropiu.it

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Paolo Ioele 17/09/2021 0

Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il deceto che dal 15 ottobre 2021 estenderà l'obbligo di green pass per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato e avrà validità fino al 31.12.2021, con esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di di documentazione medica idonea.

L’obbligo di green pass si applica a tutto il personale della pubblica amministrazione comprese «le Autorità amministrative indipendenti, la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale. 

Oltre ai dipendenti delle aziende private, la lista comprende anche colf, baby sitter e badanti, ma anche titolari e dipendenti degli studi professionali - avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri - e tutti i titolari di partite Iva.

i Datori di lavoro avranno l'obbligo di verificare il possesso di green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro e dovranno definire entro il 15.10.2021 le modalità operative ed organizzative per assicurare i controlli opportuni.

Le nuove norme stabiliscono, quindi, che il personale obbligato al Green Pass, qualora comunichi di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, verrà considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione dello stesso. Non sono previste conseguenze disciplinari e, al contempo, si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso contravvenendo all’obbligo di Green Pass. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina preordinata a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

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Paolo Ioele 16/09/2021 0

INL - nota n. 1363 del 2021: le istruzioni operative

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 1363 del 14 settembre 2021, fornisce alcune importanti indicazioni operative sulle modifiche alla disciplina delle causali che legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi (art. 41 bis D.L. n. 73/2021, conv. da L. n. 106/2021).
Il D.L. n. 73/2021 (conv. da L. n. 106/2021) ha introdotto, con l’art. 41 bis, importanti modifiche alla disciplina delle causali che, ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi. Tali novità, seppur indirettamente, influiscono sulle condizioni per le proroghe ed i rinnovi oltre ad avere possibili riflessi anche in relazione all’ulteriore contratto, eccedente il limite massimo dei 24 mesi o il diverso limite previsto dalla contrattazione collettiva, che può essere stipulato ai sensi dell’art. 19, comma 3, presso gli Ispettorati del lavoro.
Al riguardo, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 7959 del 13 settembre u.s., si rappresenta quanto segue. Con il comma 1 lett. a) dell’art. 41 bis è stata demandata alla contrattazione collettiva di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 (“contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”) la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi).
In altri termini, ai contratti collettivi dell’art. 51 è permesso di individuare nuove casistiche in presenza delle quali sarà possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi. La norma non pone particolari vincoli contenutistici né caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali richiedendo, tuttavia, che tali esigenze siano specifiche e, quindi, individuino ipotesi concrete, senza quindi utilizzare formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”) che richiedano ulteriori declinazioni all’interno del contratto individuale. La modifica introdotta al comma 1 dell’art 19 non ha riflessi unicamente per la stipula del primo contratto di durata superiore ai 12 mesi ma influisce anche sulle norme che regolano gli istituti del rinnovo e della proroga, in quanto le singole disposizioni richiamano proprio le causali contenute al comma 1 dell’art. 19 tra le quali, come visto, a decorrere dal 25 luglio, va considerata anche quella connessa ad esigenze specifiche individuate dalla contrattazione collettiva. Va, infatti, ricordato che il comma 01 dell’art. 21 stabilisce espressamente che il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1.
Similmente, prosegue il secondo periodo del medesimo comma 01, il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. In tal senso, pertanto, con le modifiche introdotte con il decreto Sostegni bis, è altresì possibile rinnovare o prorogare un contratto a termine secondo le nuove previsioni della contrattazione collettiva. Con la lett. b) del medesimo comma 1 dell’art. 41 bis è stato inoltre inserito un nuovo comma 1.1 all’art. 19, il quale prevede espressamente che “il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”.
A differenza della prima novella, che sembra avere carattere strutturale, il nuovo comma 1.1. evidenzia una parziale provvisorietà, in quanto prevede la possibilità di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva solo fino al 30 settembre 2022. Sul punto va infatti chiarito che il comma 1.1. introduce una limitazione temporale al ricorso alla lettera b-bis) del comma 1 (30 settembre 2022) in relazione al primo contratto a termine tra le parti (“il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1…”). Inoltre, il termine del 30 settembre 2022 – così come chiarito in passato in relazione ad analoghe disposizioni in materia di contratti a termine (v. ad es. nota prot. n. 713 del 16 settembre 2020) – va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale ben potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.
Ne consegue che dopo il 30 settembre 2022 sarà, quindi, possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 19. Diversamente le regole in materia di rinnovi e proroghe, che si limitano a richiamare il comma 1 dell’art. 19, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1, non sono condizionate temporalmente e, pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022.
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Paolo Ioele 11/09/2021 0

Tribunale di Ancona: sentenza recente

 Il Tribunale di Ancona - sezione  lavoro -  con sentenza del 08.09.2021, si esprime sulla natura discontinua dell'attività lavorativa prestata dagli autisti.

Nella suddetta controversia il lavoratore/ driver chiamava in giudizio una società di autotrasporto merci difesa dallo Studio Ioele, al fine di farsi riconoscere numerose ore di lavoro straordinario.

Espletata la prova testimoniale, il Giudice -  richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa - pronunciava sentenza, precisando in merito al lavoro discontinuo, quanto segue: 

" occorre ricordare che in materia di lavoro discontinuo ex art. 3 r.d.l. n. 692 del 1923 la giurisprudenza afferma che “poiché la prestazione è caratterizzata da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psicofisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario ove sia convenzionalmente fissato un orario di lavoro e siano provate, anche in via presuntiva ed indiziaria, le modalità ed i tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso tra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, così da tenere conto delle pause di inattività” (Cass. 5049/2008). Si precisa inoltre in successive pronunce che criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile, invece, a tali fini, e che trova applicazione anche nel lavoro discontinuo, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire una qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità (Cass. 5023/2009). Ed infatti “ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003, attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro; ne deriva che i tempi di attesa degli autisti, durante le operazioni di carico e scarico merci, vanno considerati di lavoro effettivo e come tali da retribuirsi” (Cass. 20694/2015). Ne deriva che non è sufficiente a fronte di una pattuizione espressa di prestazione discontinua provare la data di inizio e fine della prestazione, essendo al contrario necessario che venga provata anche tramite presunzioni lo svolgimento della giornata lavorativa tipo per provare lo svolgimento di lavoro straordinario. Al riguardo, va rilevato che prima ancora che provata tale articolazione specifica non viene neppure allegata, sicché le deposizioni dei testimoni che confermano le date di inizio e fine della giornata di lavoro non sono sufficienti a supportare la pretesa attorea considerato che è pacifico che il ricorrente svolgesse la propria prestazione fuori sede senza alcun controllo orario da parte del datore di lavoro"

Ne consegue il rigetto della richiesta di lavoro straordinario per inadeguatezza della prova articolata.

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Paolo Ioele 31/08/2021 0

ricorso Art. 700 c.p.c.: recente ordinanza

Il Tribunale di Salerno, sezione lavoro, attraverso una lucida interpretazione, interviene sul delicato tema dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, ex art. 700 c.p.c.

in data 30.08.2021, il Giudice del Lavoro respinge la richiesta di un dirigente medico, volta a far accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere la revoca di una nota dell'Ente Ospedaliero - patrocinato dallo studio Legale Ioele - avente ad oggetto " richiesta proroga aspettativa per ricongiungimento coniuge all'estero", con conseguente sospensione dell'efficacia della suddetta nota.

Nello specifico il Medico aveva richiesto la concessione di un periodo di aspettativa senza assegni per ricongiungimento familiare; il datore di lavoro aveva accolto solo parzialmente la suddetta richiesta, pretendendo il rientro in servizio entro una certa data. Tale circostanza spingeva il ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il ricorso veniva rigettato.

La tutela cautelare, infatti - si legge nella citata ordinanza - se può trovare ingresso in presenza di vicende del rapporto di lavoro idonee a ripercuotere i loro effetti in maniera dirompente su diversi aspetti della vita delle persone che ne siano parte, non può viceversa essere accordata in maniera indiscriminata sulla base della mera e astratta valutazione dell’urgenza e dell’indifferibilità di determinate vicende.

Al contrario, è solo la presenza concretamente dedotta, riscontrata e dimostrata di un pregiudizio grave, imminente e irreparabile derivante dall’attesa della sentenza definitiva nel merito, che può giustificare l’accoglimento del ricorso proposto in via d’urgenza.

Diversamente opinando, si perverrebbe all’assurda e incongrua (in un’ottica di sistema) conclusione di consentire un indiscriminato ricorso alla tutela cautelare, in modo da farla divenire il mezzo ordinario di risoluzione dei conflitti tra le parti.

Il provvedimento cautelare, in definitiva, richiede e postula necessariamente la presenza di una situazione di urgenza, qualificata dall’imminenza e irreparabilità della lesione al diritto azionato, in dipendenza del tempo necessario per lo svolgimento del giudizio ordinario.

Il pregiudizio, poi, può essere considerato irreparabile allorquando la lesione del diritto, causata da una tardiva tutela, sia tale da non poter essere più rimediata attraverso una reintegrazione in forma specifica o per equivalente, tale da ripristinare la situazione giuridica preesistente.

Ne consegue, quale logico e ineludibile corollario, che tale elemento, anche in considerazione dell’eccezionalità dello strumento di tutela, dev’essere specificamente indicato e provato.

Trasponendo le considerazioni sin qui svolte nella vicenda per cui è causa, non può non rilevarsi come la procedura d’urgenza introdotta dal ricorrente non sia in alcun modo sorretta dalla sussistenza di un danno qualificato dai requisiti dell’imminenza e dell’irreparabilità.

Il ricorrente, si è limitato a sostenere, nel ricorso volto ad ottenere l’emanazione del provvedimento d’urgenza, che “il danno grave e irreparabile è insito nella mera decorrenza del tempo necessario per la decisione del presente giudizio, atteso che, trattandosi di aspettativa senza assegni concessa al dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il cui coniuge presti servizio all’estero, l’ottenimento della stessa, necessariamente, dovrà essere concesso in tempi ristrettissimi, anche in considerazione della circostanza, non di poco conto, che il coniuge del ricorrente, proprio per ragioni di servizio, risiede negli Stati Uniti: ci si chiede come potrebbe l'odierno attore … rientrare immediatamente in Italia lasciando in un Paese così distante dal nostro la propria famiglia …; tale situazione potrebbe creare realmente dei danni gravi ed al tempo stesso irreparabili”.

Quelle testè riportate costituiscono, all’evidenza, asserzioni del tutto generiche e astratte, ancorate a supposizioni prive di reale e concreto riscontro sul piano fattuale e assolutamente inidonee, ex se, a legittimare l’adozione dell’invocato provvedimento cautelare, con conseguente soccombenza, anche in termini di spese di processo.

 

per maggiori info, scrivi a: segreteria@studioioele.it

 

 

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