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Paolo Ioele 25/08/2021 0
Licenziamento per giusta causa: recente ordinanza
E' del 24 Agosto 2021 una interessante ordinanza del Tribunale di Vicenza che ha respinto l'impugnativa del lavoratore, avverso il licenziamento comminato da società patrocinata dalllo Studio Legale Ioele.
Il ricorrente ha impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli, a seguito di due contestazioni disciplinari, per le seguenti condotte: a) rifiuto di lasciare il veicolo in azienda , in quanto il giorno successivo non avrebbe potuto lavorare perché sospeso dal lavoro in via disciplinare; b) presentazione in azienda il giorno successivo, nonostante la comunicazione della sospensione dal servizio, con la pretesa di svolgere l’attività lavorativa, tanto da costringere il responsabile del sito a chiedere l’intervento della forza pubblica.
Il ricorrente ha impugnato il licenziamento per i seguenti motivi: a) natura discriminatoria per la sua appartenenza sindacale; b) mancanza di un fatto contestato per la genericità della contestazione; c) insussistenza dei fatti contestati e della recidiva; d) applicabilità al fatto di una sanzione conservativa; e) violazione del CCNL per l’applicazione della sanzione prima dello scadere dello spatium deliberandi di 10 giorni.
Il Giudice del Lavoro, dopo aver escusso i testimoni, riteneva che i fatti oggetto delle contestazioni disciplinari dovevano ritenersi provati.
In questo senso, la gravità dei fatti va rinvenuta nella ripetuta insubordinazione da parte del ricorrente, tanto del provvedimento di sospensione che della direttiva di lasciare in magazzino l’automezzo; quest’ultima richiesta non aveva certo la natura emulativa che il ricorrente intendeva attribuirle, dal momento che la messa a disposizione del mezzo, peraltro richiesta esplicitamente dal datore di lavoto, era stata ritenuta dal responsabile, funzionale alle esigenze dell’impresa.
Proprio l’intensità dell’elemento soggettivo, manifestata dalla ripetuta violazione dell’ordine di messa a disposizione dell’automezzo e dalla provocatoria presenza in azienda pur in presenza di provvedimento di sospensione disciplinare conferiscono all’insubordinazione del ricorrente quella gravità tale da legittimarne il licenziamento per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c.
Le considerazioni che precedono portano quindi a escludere anche la natura discriminatoria del licenziamento.
Quanto al motivo di impugnazione incentrato sulla riferibilità della condotta a violazioni per le quali il CCNL prevede l’applicazione di una sanzione conservativa, l'ordinanza precisava che il motivo era formulato genericamente, senza alcun riferimento alla specifica disciplina del contratto collettivo.
Quanto al motivo di impugnazione sub e), andava rilevato quanto segue.
A tal fine il ccnl disponeva, che “ Il lavoratore, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 8. La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall’impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente comma 7.”
Nel caso in esame, il Tribunale di Vicenza non individuava alcuna violazione procedurale, dal momento che il termine dilatorio di 10 giorni è riferito all’ipotesi in cui il lavoratore chieda di essere sentito con l’assistenza dell’organizzazione sindacale di appartenenza e non, come nel caso in esame, quando renda per iscritto le proprie giustificazioni. In ogni caso, il licenziamento è stato comunicato l’11° giorno successivo alla contestazione disciplinare.
Pertanto il ricorso del lavoratore veniva rigettato con conseguente declaratoria di legittimità del licenziamento così come intimato.
per maggiori info scrivi a : segreteria@studioioele.it
Paolo Ioele 11/08/2021 0
Green pass e mense aziendali
La Circolare del Ministero dell'Interno, sia pur con riferimento al personale del Ministero, da una indicazione sull'accesso alle mense aziendale, oltre che ad altre attività ricettive ( bar, piscine, palestre) utile per tutti i lavoratori e i datori di lavoro.
Si riporta di seguito stralcio della suddetta Circolare:
" Come noto, con l’entrata in vigore del Decreto legge n°105 del 23 luglio 2021, a partire dal 6 agosto p.v., l’accesso a determinati servizi ed attivit๠sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19² di cui all’art. 9 comma 2 del Decreto legge n°52 del 22 aprile 2021 convertito dalla legge n°87 del 17 giugno 2021.
Al riguardo, considerando che la normativa di riferimento ha imposto limitazioni per coloro che non sono in possesso delle certificazioni verdi, si forniscono alcune indicazioni riguardanti, in particolare, l’accesso del personale dipendente alle mense di servizio, alle attività di bar/ristorazione, nonché ai circoli ricreativi.
MENSA DI SERVIZIO
Le attività connesse con la fruizione del vitto sono consentite a tutto il personale, fermo restando il rispetto dei protocolli o delle linee guida dirette a prevenire o contenere il contagio.
Per quanto concerne l’accesso di persone esterne/ospiti si avrà cura di far rispettare le disposizioni previste dal D.l. n°105 del 23 luglio 2021 in merito al possesso delle certificazioni verdi Covid-19.
ATTIVITÀ DI BAR/RISTORAZIONE
Nelle zone bianche l’accesso ai servizi di bar/ristorazione, per il solo consumo al tavolo, al chiuso, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
Tale disposizione si applica anche nelle zone gialle, arancioni e rosse, laddove detto servizio sia consentito alle condizioni previste per le singole zone.
In considerazione del quadro normativo di riferimento, le SS.LL., ove gli operatori necessitino, per esigenze di servizio, di fruire del primo o del secondo ordinario presso strutture esterne all’Amministrazione, avranno cura di prendere accordi, per tempo, con i gestori al fine di garantire, anche al personale non munito di certificazione verde Covid-19, la possibilità di consumare il pasto, laddove possibile, all’esterno della struttura, assicurando, in alternativa, la fruizione in modalità take-away.
PALESTRE/PISCINE/CIRCOLI RICREATIVI
Nelle zone bianche l’accesso a piscine, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
Le attività connesse alle palestre ed alle piscine della Polizia di Stato sono consentite a tutto il personale per ragioni di servizio³, in base ai protocolli o alle linee guida dirette a prevenire il contagio.
Per quanto concerne, invece, l’accesso al personale fuori servizio⁴, si avrà cura di far rispettare le disposizioni previste dal D.l. n°105 del 23 luglio 2021.
Queste modalità di accesso valgono naturalmente anche per i circoli ricreativi.
Da ultimo si ribadisce che, al fine di prevenire o contenere efficacemente il contagio, dovranno essere scrupolosamente osservate le direttive già impartite dalla Direzione Centrale di Sanità."
per maggiori info, scrivi a: segreteria@studioioele.it
Paolo Ioele 10/08/2021 0
I lavoratori diventano imprenditori
E' passato sottotraccia l'accordo siglato tra l' Alleanza della Cooperazione Lombarda (Confcooperative, Legacoop e Agci) con CGIL, CISL e UIL della Regione Lombardia, per promuovere lo sviluppo dei Workers Buyout e la cooperazione come risposta alle esigenze del mondo del lavoro.
Ora il Workers BuyOut (WBO) e cioè il salvataggio dell'azienda in crisi , attraverso il subentro dei dipendenti nella proprietà e nella gestione della stessa, può diventare realtà con il favore della parti sociali e l'ausilio delle relazioni industriali.
Nel mondo post Covid potranno nascere nuove esigenze anche quelle legata alla salvaguardia dell'occupazione e dell'azienda attraverso l'acquisto e la riorganizzazione in forma di cooperativa dell'azienda stessa.
il WBO viene indicato dalle parti sociali come utile strumento per fronteggiare gravi difficoltà aziendali e come efficace strumento di politica attiva del lavoro con il conivolgimento attivo dei lavoratori interessati che altrimenti sarebbero espulsi dal processo produttivo.
di seguito il link dove visionare l'accordo:
https://www.lombardia.cisl.it/wp-content/uploads/2021/05/Accordo-WBO.pdf
per maggiori info, scrivi a: segreteria@studioioele.it
Paolo Ioele 10/08/2021 0
Contenuto del DVR e contratto a tempo determinato
Importante provvedimento dell’ITL di Trieste – Gorizia - REGISTRO UFFICIALE.U.0012353.13-07-2021, con il quale il Comitato per i rapporti di Lavoro, organo deputato alla decisione, ha accolto il nostro ricorso introitato avverso il verbale Unico di accertamento e notificazione n. PN0000/2020-308-01 del 10.02.2021 dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Udine - Pordenone.
Nel predetto Verbale Unico di Accertamento e Notificazione veniva contestato , alla società ricorrente, che “Dall’esame della documentazione di lavoro ricevuta dalla società e dall’esame delle banche dati è emerso che il datore di lavoro ha stipulato con i lavoratori di seguito indicati dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in violazione del divieto di cui all’art. 20, comma 1, lett.d) del D.lgs.80/2015 in quanto ha apposto un termine alla durata del predetto rapporto senza aver effettuato la valutazione dei rischi specifica (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI) - prescritta a tutela della salute e sicurezza per i lavoratori indicati e ciò dalle rispettive date di assunzione per ciascuna di seguito riportate. Conseguentemente tutti i rapporti di lavoro instaurati nell’ipotesi di violazione del divieto sopra citato devono essere considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Ed infatti l’ITL Udine - Pordenone diffidava la Società all’assunzione a tempo indeterminato di numerosi lavoratori, circa 24 , con conseguente recupero contributivo.
Di seguito si riportano i passi salienti del provvedimento del Comitato in accoglimento delle nostre istanze: “ …laddove i rischi connessi alle specifiche mansioni a cui tali lavoratori sono adibiti risultano individuati, valutati e classificati , unitamente alle relative misure di prevenzione e protezione e l’esposizione a fattori potenzialmente dannosi non risulta essere in alcun modo correlata alla peculiare tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro, neanche sotto il profilo formativo , il DVR non potrà ritenersi incompleto solo in quanto privo di un dato formale quale la specifica sezione dedicata ai lavoratori a termine….agli atti, pertanto, non risultano elementi univoci a sostegno della necessità di un ulteriore e più specifica valutazione dei rischi riguardante i soli lavoratori subordinati a tempo determinato della Salerno Trasporti…..il ricorso è accolto”.
Con ciò si vuole dire che l’accertamento condotto dagli Ispettori è stato sicuramente lacunoso e superficiale, in quanto i funzionari ispettivi, limitandosi ad una mera interpretazione di un dato formale (tra l’altro in maniera errata) , non hanno valutato il contenuto tecnico del DVR, e cioè la precisa indicazione dei rischi e delle misure di protezione adottate in azienda, per il personale viaggiante; che – per la particolarità della mansione – non è suscettibile di alcuna correlazione con la tipologia contrattuale (tempo determinato ) attraverso la quale viene resa la prestazione.
Paolo Ioele 10/08/2021 0
Domanda di conversione in contratto a tempo indeterminato: sentenza recente
E' del 05 maggio 2021 una interessante sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che ha rigettato il ricorso proposto da una lavoratrice assunta con contratto di apprendistato triennale che l'ha vista legata ad un Consorzio farmaceutico difeso dallo Studio Ioele.
L'attrice deducendo profili di illegittimità del contratto di apprendistato ha chiesto dichiararsi la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato con conseguente reintegra nel posto di lavoro e condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore non percepite con conseguente regolarizzazione contributiva.
Il Giudice del Lavoro riteneva la domanda della lavoratrice infondata, in quanto contrastante con il combinato disposto degli artt. 18 comma 1 D.L. n. 112/2008, conv. in l. 133/08, e dall'art. 4, commi 102 e 103 della l. 183/2011 da coordinarsi con l'art. 9 comma 28 d.l. n. 78/2010, secondo il quale il Consorzio convenuto ( ente a totale partecipazione pubblica) è assoggettato ai principi di reclutamento del concorso pubblico.
Ne consegue, in primis, in virtù delle anzidette norme inderogabili che il contratto di apprendistato - indirizzato ab origine alla naturale conversione in contratto a tempo indeterminato ( salvo il preventivo recesso del datore di lavoro) allorquando sia attuato da soggetti pubblici, debba prevedere una previa procedura concorsuale, sotto pena di nullità del contratto medesimo.
In secondo luogo appare inapplicabile - in subjecta materia - l'istuituto della conversione dei contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato , in quanto tale rimedio violerebbe surrettiziamente la regola dell'accesso alle carriere mediante pubblico concorso.
In estrema sintesi, dunque, anche nelle società a totale partecipazione pubbica, così come per gli Enti pubblici, in tutte le ipotesi di contratti di lavoro limitati nel tempo nulli o illegittimi, i rimedi giudiziali dell'azione di reintegra o di conversione in contratti a tempo indeterminato sono impercorribili per le ragioni di diritto anzidette.
per maggiori info, scrivi a: segreteria@studioioele.it