I lavoratori diventano imprenditori

Accordo tra Cooperative e Sindacati in Lombardia per promuovere i WBO

Paolo Ioele 10/08/2021 0

E' passato sottotraccia l'accordo siglato tra l' Alleanza della Cooperazione Lombarda (Confcooperative, Legacoop e Agci) con CGIL, CISL e UIL della Regione Lombardia, per promuovere lo sviluppo dei Workers Buyout e la cooperazione come risposta alle esigenze del mondo del lavoro.

Ora il Workers BuyOut (WBO) e cioè il salvataggio dell'azienda in crisi , attraverso il subentro dei dipendenti nella proprietà e nella gestione della stessa, può diventare realtà con il favore della parti sociali e l'ausilio delle relazioni industriali.

Nel mondo post Covid potranno nascere nuove esigenze anche quelle legata alla salvaguardia dell'occupazione e dell'azienda attraverso l'acquisto e la riorganizzazione in forma di cooperativa dell'azienda stessa.

il WBO viene indicato dalle parti sociali come utile strumento per fronteggiare gravi difficoltà aziendali e come efficace strumento di politica attiva del lavoro con il conivolgimento attivo dei lavoratori interessati che altrimenti sarebbero espulsi dal processo produttivo.

di seguito il link dove visionare l'accordo: 

https://www.lombardia.cisl.it/wp-content/uploads/2021/05/Accordo-WBO.pdf

per maggiori info, scrivi a: segreteria@studioioele.it

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Paolo Ioele 10/08/2021

Domanda di conversione in contratto a tempo indeterminato: sentenza recente

E' del 05 maggio 2021 una interessante sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che ha rigettato il ricorso proposto da una lavoratrice assunta con contratto di apprendistato triennale che l'ha vista legata ad un Consorzio farmaceutico difeso dallo Studio Ioele.

L'attrice deducendo profili di illegittimità del contratto di apprendistato ha chiesto dichiararsi la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato con conseguente reintegra nel posto di lavoro e condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore non percepite con conseguente regolarizzazione contributiva.

Il Giudice del Lavoro riteneva la domanda della lavoratrice infondata, in quanto contrastante con il combinato disposto degli artt. 18 comma 1 D.L. n. 112/2008, conv. in l. 133/08, e dall'art. 4, commi 102 e 103 della l. 183/2011 da coordinarsi con l'art. 9 comma 28 d.l. n. 78/2010, secondo il quale il Consorzio convenuto ( ente a totale partecipazione pubblica) è assoggettato ai principi di reclutamento del concorso pubblico.

Ne consegue, in primis,  in virtù delle anzidette norme inderogabili che il contratto di apprendistato - indirizzato ab origine alla naturale conversione in contratto a tempo indeterminato ( salvo il preventivo recesso del datore di lavoro) allorquando sia attuato da soggetti pubblici, debba prevedere  una previa procedura concorsuale, sotto pena di nullità del contratto medesimo.

In secondo luogo appare inapplicabile  - in subjecta materia - l'istuituto della conversione dei contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato , in quanto tale rimedio violerebbe surrettiziamente la regola dell'accesso alle carriere mediante pubblico concorso.

In estrema sintesi, dunque, anche nelle società a totale partecipazione pubbica, così come per gli Enti pubblici, in tutte le ipotesi di contratti di lavoro limitati nel tempo nulli o illegittimi, i rimedi giudiziali dell'azione di reintegra o di conversione in contratti a tempo indeterminato sono impercorribili per le ragioni di diritto anzidette.

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Il nostro Studio parteciperà a questo evento attraverso un ciclo di seminari di approfondimento. 

Sono aperte le iscrizioni

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Verbale di conciliazione in sede protetta: sentenza recente

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 16154/2021 esprime il proprio orientamento secondo il quale la presenza del Sindacalista, nell'ambito di conciliazione in sede protetta, fa presumere l'effettività dell'assistenza al lavoratore e dunque la validità ed efficacia degli atti aventi ad oggetto rinunce e transazioni.

In particolare " in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura (Cass. 23 ottobre 2013, n. 24024; Cass. 4 settembre 2018, n. 21617).

"premessa l'essenzialità dell'assistenza effettiva dell'esponente sindacale, idonea a sottrarre il lavoratore a quella condizione di inferiorità che, secondo la mens legis, potrebbe indurlo altrimenti ad accordi svantaggiosi, si ritiene sufficiente alla realizzazione di tale scopo l'idoneità dello stesso rappresentante sindacale a prestare in sede conciliativa l'assistenza prevista dalla legge; posto che la compresenza del predetto e dello stesso lavoratore al momento della conciliazione lascia presumere l'adeguata assistenza del primo, chiamato a detto fine a prestare opera di conciliatore (per il conferimento di un mandato implicito del lavoratore necessariamente sottostante all'attività svolta dal primo), in assenza di alcuna tempestiva deduzione nè prova (dal dipendente di ciò onerato) che il rappresentante sindacale, pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta (Cass. 3 settembre 2003, n. 12858). 

Secondo la Corte, dunque, già la presenza all’accordo di un sindacalista che assiste il lavoratore costituisce un indizio dell’effettività della sua assistenza, tanto più se,  il lavoratore non ha sollevato in quella sede alcuna riserva a verbale. In questa situazione, è pertanto evidente che graverà sul lavoratore provare che il sindacalista non si è adeguatamente attivato per assicurare che la sua eventuale firma dell’accordo conciliativo fosse consapevolmente voluta.

 

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