I lavoratori diventano imprenditori
Accordo tra Cooperative e Sindacati in Lombardia per promuovere i WBO
Paolo Ioele 10/08/2021 0
E' passato sottotraccia l'accordo siglato tra l' Alleanza della Cooperazione Lombarda (Confcooperative, Legacoop e Agci) con CGIL, CISL e UIL della Regione Lombardia, per promuovere lo sviluppo dei Workers Buyout e la cooperazione come risposta alle esigenze del mondo del lavoro.
Ora il Workers BuyOut (WBO) e cioè il salvataggio dell'azienda in crisi , attraverso il subentro dei dipendenti nella proprietà e nella gestione della stessa, può diventare realtà con il favore della parti sociali e l'ausilio delle relazioni industriali.
Nel mondo post Covid potranno nascere nuove esigenze anche quelle legata alla salvaguardia dell'occupazione e dell'azienda attraverso l'acquisto e la riorganizzazione in forma di cooperativa dell'azienda stessa.
il WBO viene indicato dalle parti sociali come utile strumento per fronteggiare gravi difficoltà aziendali e come efficace strumento di politica attiva del lavoro con il conivolgimento attivo dei lavoratori interessati che altrimenti sarebbero espulsi dal processo produttivo.
di seguito il link dove visionare l'accordo:
https://www.lombardia.cisl.it/wp-content/uploads/2021/05/Accordo-WBO.pdf
per maggiori info, scrivi a: segreteria@studioioele.it
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Paolo Ioele 26/11/2021
Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro
La legge di conversione del Decreto n. 127/2021( pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20.11.2021) ha introdotto alcune novità finalizzate a semplificare le verifiche della certificazione verde in ambito lavorativo.
Nello specifico:
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Se il prestatore di lavoro non è in possesso di green pass, perché l’ha comunicato o a seguito di verifica all'accesso al luogo di lavoro, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, viene considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021 (data fissata per la cessazione dello stato di emergenza) senza effetti disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Inoltre, per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
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i lavoratori possono richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certifcazione verde. In questo modo , per tutta la validità del predetto certificato, i lavoratori sono esonerati da controlli da parte del datore di lavoro.
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per i lavoratori in somministrazione la verifica della somministrazione verde compete all'utilizzatore; è onere del somministratore informare sulle disposizioni vigenti in materia
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la scadenza della validità del green pass, in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dall'attuale normativa e la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro
- per le imprese con meno di 15 dipendenti, il contratto di lavoro stipulato per la sostituzione del lavoratore sospeso può essere rinnovato anche più di una volta fino al 31.12.2021
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Campagne di sensibilizzazione sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro in quanto l’articolo 4 bis - inserito nel corso dell’iter di conversione, per garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza - invita i datori di lavoro pubblici e privati a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione. A tal fine, i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, c. 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008
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L’accesso del personale nei luoghi di lavoro in assenza di green pass è punito con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. I datori che omettono i controlli sono soggetti a multe da 400 a 1.000 euro.
Per maggiori info, scrivi a: segreteria@studioioele.it
Paolo Ioele 24/12/2021
GLI EMENDAMENTI DEL GOVERNO: Legge di Bilancio 2022
L’emendamento (il 77.0.2000), che inserisce l’art. 77-bis, detta disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva.
Le aziende che quest'anno occupano in media 250 o più dipendenti, nel prossimo anno potranno operare licenziamenti solo dopo averne fatto comunicazione 90 giorni prima della data di risoluzione prevista.
L'emendamento fissa, dunque, la procedura da rispettare e l'ambito soggettivo ed oggettivo interessato dalle nuove disposizioni.
Ma quale sorte per gli eventuali licenziamenti che potrebbero essere decisi tra Gennaio e Febbraio del nuovo anno, e cioè in mancanza dei 90 giorni previsti dalla legge?;
Quale regime sanzionatorio per i datori di lavoro in caso di vizio procedurale?
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