Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro

conversione del Decreto n. 127/2021: nuove disposizioni

Paolo Ioele 26/11/2021 0

La legge di conversione del Decreto n. 127/2021( pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20.11.2021) ha introdotto alcune novità finalizzate a semplificare le verifiche della certificazione verde in ambito lavorativo.

Nello specifico:

  • Se il prestatore di lavoro non è in possesso di green pass, perché l’ha comunicato o a seguito di verifica all'accesso al luogo di lavoro, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, viene considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021 (data fissata per la cessazione dello stato di emergenza) senza effetti disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Inoltre, per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

  •  i lavoratori possono richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certifcazione verde. In questo modo , per tutta la validità del predetto certificato, i lavoratori sono esonerati da controlli da parte del datore di lavoro.

  • per i lavoratori in somministrazione la verifica della somministrazione verde compete all'utilizzatore; è onere del somministratore informare sulle disposizioni vigenti in materia

  • la scadenza della validità del green pass, in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dall'attuale normativa e la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro 

  • per le imprese con meno di 15 dipendenti, il contratto di lavoro stipulato per la sostituzione del lavoratore sospeso può essere rinnovato anche più di una volta fino al 31.12.2021
  • Campagne di sensibilizzazione sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro in quanto l’articolo 4 bis - inserito nel corso dell’iter di conversione, per garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza - invita i datori di lavoro pubblici e privati a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione. A tal fine, i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, c. 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 

  • L’accesso del personale nei luoghi di lavoro in assenza di green pass è punito con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. I datori che omettono i controlli sono soggetti a multe da 400 a 1.000 euro.

Per maggiori info, scrivi a: segreteria@studioioele.it

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Paolo Ioele 24/12/2021

Lavoro Agile nel Post - Pandemia

Sottoscritto in data 7 Dicembre 2021 il protocollo per il lavoro agile postpandemia.

L'adesione avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale. L'eventuale rifiuto del lavoratore allo smart working non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo nè rileva sul piano disciplinare .

L'avvio del lavoro agile richiede la stipulazione per iscritto dell'accordo individuale che deve prevedere la durata dell'accodo ( a termine o a tempo indeterminato), l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali; i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali; gli strumenti di lavoro; i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione; le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, l'attività formativa eventualmente necessaria, le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Il lavoro agile è caratterizzato dall'assenza di un preciso orario di lavoro e dell'autonomia nello svolgimento della prestazione nell'ambito degli obiettivi fissati, nonchè dal rispetto dell'organizzazione delle attività assegnate dal responsabile.

La prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce orarie , individuando , in ogni caso, la fascia di disconnessione.

Salvo esplicita previsione dei contratti , durante il lavoro agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario. In caso di malattia, infortuni , permessi retribuiti , ferie ecc, il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione.

Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purchè lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza.

per maggiori inf, scrivi a: segreteria@studioioele.it

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Paolo Ioele 11/08/2021

Green pass e mense aziendali

La Circolare del Ministero dell'Interno, sia pur con riferimento al personale del Ministero, da una indicazione sull'accesso alle mense aziendale, oltre che ad altre attività ricettive ( bar, piscine, palestre) utile per tutti i lavoratori e i datori di lavoro.

Si riporta di seguito stralcio della suddetta Circolare: 

" Come noto, con l’entrata in vigore del Decreto legge n°105 del 23 luglio 2021, a partire dal 6 agosto p.v., l’accesso a determinati servizi ed attivit๠sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19² di cui all’art. 9 comma 2 del Decreto legge n°52 del 22 aprile 2021 convertito dalla legge n°87 del 17 giugno 2021.
Al riguardo, considerando che la normativa di riferimento ha imposto limitazioni per coloro che non sono in possesso delle certificazioni verdi, si forniscono alcune indicazioni riguardanti, in particolare, l’accesso del personale dipendente alle mense di servizio, alle attività di bar/ristorazione, nonché ai circoli ricreativi.

MENSA DI SERVIZIO
Le attività connesse con la fruizione del vitto sono consentite a tutto il personale, fermo restando il rispetto dei protocolli o delle linee guida dirette a prevenire o contenere il contagio.
Per quanto concerne l’accesso di persone esterne/ospiti si avrà cura di far rispettare le disposizioni previste dal 
D.l. n°105 del 23 luglio 2021 in merito al possesso delle certificazioni verdi Covid-19.

ATTIVITÀ DI BAR/RISTORAZIONE
Nelle zone bianche l’accesso ai servizi di bar/ristorazione, per il solo consumo al tavolo, al chiuso, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
Tale disposizione si applica anche nelle zone gialle, arancioni e rosse, laddove detto servizio sia consentito alle condizioni previste per le singole zone.
In considerazione del quadro normativo di riferimento, le SS.LL., ove gli operatori necessitino, per esigenze di servizio, di fruire del primo o del secondo ordinario presso strutture esterne all’Amministrazione, avranno cura di prendere accordi, per tempo, con i gestori al fine di garantire, anche al personale non munito di certificazione verde Covid-19, la possibilità di consumare il pasto, laddove possibile, all’esterno della struttura, assicurando, in alternativa, la fruizione in modalità take-away.

PALESTRE/PISCINE/CIRCOLI RICREATIVI
Nelle zone bianche l’accesso a piscine, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
Le attività connesse alle palestre ed alle piscine della Polizia di Stato sono consentite a tutto il personale per ragioni di servizio³, in base ai protocolli o alle linee guida dirette a prevenire il contagio.
Per quanto concerne, invece, l’accesso al personale fuori servizio⁴, si avrà cura di far rispettare le disposizioni previste dal 
D.l. n°105 del 23 luglio 2021.
Queste modalità di accesso valgono naturalmente anche per i circoli ricreativi.
Da ultimo si ribadisce che, al fine di prevenire o contenere efficacemente il contagio, dovranno essere scrupolosamente osservate le direttive già impartite dalla Direzione Centrale di Sanità."

 

per maggiori info, scrivi a: segreteria@studioioele.it

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Paolo Ioele 04/12/2021

Tribunale di Padova: sentenza recente

Il Tribunale di Padova con sentenza del 23.11.2021 dichiara la carenza di legittimazione passiva in mancanza di prova circa l'esistenza di un unico centro di imputazione.

Il ricorrente richiedeva in ricorso la corresponsione di differenze retributive per straordinario ferie festività non pagate e indennità maneggio denaro in solido alle due convenute in virtù del contratto di appalto che le legava e nell’ambito del quale l’istante stesso ha lavorato per la committente  ,la quale si costituiva per il rigetto del ricorso ritenendo non sussistere la speciale tutela di cui all’art.29 d.lvo 276/2003 trattandosi, nel caso in esame, di contratto di trasporto. Svolgeva in via subordinata azione di manleva nei confronti di di XXXXX S.r.l. assumendo che la stessa fosse la nuova denominazione della XXXX Soc. Coop. arl; quest'ultima aveva effettuato attività di trasporto in favore della citata Committente.

Si costituiva in giudizio la XXXXX s.r.l. patrocinata dallo Studio Ioele, per accettare la rinuncia agli atti nei suoi confronti da parte del ricorrente, eccependo carenza di legittamazione passiva per contestare l’azione di manleva.

Il Tribunale sopracitato accoglieva la suddetta eccezione in quanto non sussiste prova alcuna in atti della legittimazione passiva di XXXXX s.r.l. ,come ad esempio un atto di cessione di ramo d’azienda .Peraltro le deduzioni circa la sussistenza di un unico centro di imputazione tra la XXXX Soc. Coop. e la XXXXX S.r.l. " resta sul piano delle mere illazioni"

per maggiori info, scrivi a : segreteria@studioioele.it

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